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Cassazione: mobbing e valutazione 'mediocre' del dipendente nelle note di qualifica del datore



LaCorte di Cassazione, con sentenza n. 898 del 17 gennaio 2014, ha ribadito che"in riferimento al regime precedente all'art. 4 D.lgs. n. 216/2003 chealla fattispecie in esame non si applica ratione temporis, per"mobbing" si deve intendere una condotta del datore di lavoro che, inviolazione degli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 c.c., consiste inreiterati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione edi persecuzione psicologica, con mortificazione ed emarginazione dellavoratore. Ossia si intende (...) una condotta del datore di lavoro o delsuperiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confrontidel lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici ereiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme diprevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire lamortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo delsuo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini dellaconfigurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguentielementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato algiudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente econgruamente motivato: a) la molteplicità dei comportamenti a caratterepersecutori o, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che sianostati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro ildipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o dellapersonalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datoredi lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integritàpsico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioèdell'intento persecutorio."

Indice della guida sul mobbing:

Nelcaso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni esposte nel ricorsointroduttivo del giudizio - relativo all'illegittimità delle note diqualifica (mediocre) attribuite dal datore di lavoro e all'illegittimità dellacondotta di mobbing di cui era stata vittima la lavoratrice ricorrente, nonchè alrisarcimento del danno biologico, del danno esistenziale e del danno allaprofessionalità, danni tutti, questi, assunti come causati dalla illegittimacondotta persecutoria del datore di lavoro -non fossero idonee a fondare una pronunzia favorevole alla lavoratrice inrelazione alla genericità delle medesime.

LaCorte d'appello ha confermato questa valutazione con motivazione ampia,puntuale ed immune da vizi logici. E' mancata - secondo la Corte territoriale -la specificazione delle circostanze di luogo, di tempo e dei singoli soggettiche avrebbero realizzato i singoli comportamenti denunziati. E' mancato nelricorso introduttivo ogni riferimento alla correlazione tra professionalitàprecedentemente acquisita e le nuove mansioni. In particolare la lavoratricenulla ha detto sulla personalizzazione e specifica discriminazione in suo dannorispetto ai colleghi di lavoro inseriti nelle medesime articolazioniorganizzative; e comunque - aggiunge la Corte territoriale - ogni intentopersecutorio risultava escluso posto che la lavoratrice fu trasferita espostata dall'uno all'altro dei settori o uffici unitamente agli altri colleghidi lavoro per ragioni organizzative che erano risultate documentate. Inoltregenerica, perché priva di riferimenti temporali, era l'allegazione relativaalla mancata concessione dei permessi nelle giornate richieste.

LaCorte d'appello ha poi condiviso la valutazione di merito del Tribunale secondocui i singoli fatti denunziati come ascrivibili ad un unico intentopersecutorio ciascuno in sé considerato non presentavano il carattere dellaritorsività ed ostilità.

LaSuprema Corte, rigettando il ricorso della dipendente, ha escluso la condottadi mobbing - perché non puntualmente e specificamente dedotta, e quindi nonprovata - con conseguente assorbimento delle censure relative al risarcimentodel danno.

Quantoalla condotta più specifica - quella dell'errata attribuzione della qualificadi "mediocre" - La Corte d'appello con tipico apprezzamento di meritoha ritenuto la inidoneità delle allegazioni in punto di verificazione deidanni, comunque genericamente indicati come biologico, esistenziale,patrimoniale ed alla professionalità, riferiti - complessivamente edindistintamente - alla allegata condotta mobbizzante e non già distintamente(oltre che a quest'ultima anche) al riconoscimento per alcuni anni della notadi qualifica di "mediocre".

Data: 23/01/2014 16:00:00
Autore: L.S.