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Giudizio dinanzi alla sesta sezione civile della cassazione: la partecipazione del pubblico ministero non e' piu' obbligatoria ma soltanto facoltativa.



La partecipazione del pubblico ministero nel Giudizio dinanzi alla sesta sezione civile della Cassazione non e' piu' obbligatoria ma soltanto facoltativa. A dirlo è la stessa Corte con la sentenza n.1089del 20 gennaio 2014.

“L'art. 70 comma secondo, quale risultante dallamodifiche introdotte dall'art. 75 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69convertito, con modificazioni, nella legge agosto 2013, prevede che il pubblico ministero «deve intervenire nellecause avanti alla Corte di Cassazione nei casi stabiliti dalla legge». A suavolta l'art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 81del citato decreto legge n. 69, al primo comma dispone che « il PubblicoMinistero presso la Corte di Cassazione interviene e conclude: a) in tutte leudienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili enelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di Cassazione,ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'art. 376,primo comma, primo periodo del codice diprocedura civile, il quale espressamente sancisce «Il primo presidente, tranne quandoricorrono le condizioni previste dall'art. 374, assegna i ricorsi ad appositasezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera diconsiglio»”.

Non solo. (…)“L'art. 75 del già citato decreto legge n. 69 del 2013, quale risultante dallalegge di conversione n. 98 del 2013, dopo aver disposto al primo comma lasostituzione dell'art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazionedegli artt. 380-bis, secondo comma, e 390, comma primo del medesimo codice, peradeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione dellapartecipazione del pubblico ministero alle udienze che si tengono dinnanzi alla sesta sezione civile di cui al già citato art. 376 c.p.c, al secondo comma ha stabilito che «Ledisposizioni di cui al presente articolo di applicano ai giudizi dinanzi allaCorte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanzain camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»”, e cioèa far data dal 22 agosto 2013”.

(…) Ciò posto, “il Collegio rileva che l'esplicitoriferimento contenuto sia nell'art. 76, comma primo, lett. b), del r.d.n. 12del 1941 (come modificato dall'art. 81 del decreto legge n. 69 del 2013), sianell'art. 75, comma secondo, alle udienze che si tengono presso la Sestasezione civile, consenta diritenere non solo che la detta sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanzecamerali anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si tengonopresso la stessa sezione non è più obbligatoria la partecipazione del pubblicoministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell'ufficio delpubblico ministero di intervenire ai sensi dell'art. 70, terzo comma, c.p.c. ecioè ove ravvisi un interesse pubblico”.

Data: 22/01/2014 12:10:00
Autore: Sabrina Caporale