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Ridotto l'assegno di mantenimento alla ex moglie se il marito è anziano e con problemi di salute.



DiMaurizio Tarantino

CassazioneCivile n. 927 del 17 gennaio 2014.

L'assegnodi mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi equalora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di unasomma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all'altro o aifigli (qualora vi siano), per adempiere all'obbligo di assistenza materiale.

L'obbligodi assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con laseparazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma siconcretizza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento che si verificaquando sussistono alcune condizioni:

- deveesserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniugerichiedente;

- alconiuge che richiede l'assegno non deve essere addebitata la separazione;

- ilconiuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;

- ilconiuge obbligato al pagamento dell'assegno deve disporre di mezzi economiciidonei.

Puòaccadere però che il genitore obbligato al mantenimento possa trovarsi indifficoltà economiche o di salute, in questi casi il genitore non può essereesonerato dal versare l'assegno di mantenimento ai figli ma in queste ipotesipuò agire in giudizio chiedendo una riduzione dell'assegno dimantenimento.
Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la SupremaCorte di Cassazione con la sentenza n. 927 del 17 gennaio 2014 haritenuto che se il marito è anziano e con problemi di salute ,alla moglie deveessere ridotto l'assegno di mantenimento in suo favore.

Nella vicenda in esame, la ricorrente aveva chiestoin primo grado la separazione con addebito poiché il coniuge aveva esercitatosu di lei minacce verbali nonché fisiche a cui era scampata .

Il Tribunale aveva accolto la domanda di addebitoed imposto al marito di pagare dell'ex moglie un assegno mensile di euro 800. LaCorte d'appello confermava l'addebito ma decide di ridurre l'importoquantificandolo in euro 500 perché l'uomo per via delle sue precarie condizionidi salute sarebbe andato soggetto ad innumerevoli spese mediche.

Contro la decisione del Giudici di secondo gradoviene presentato ricorso in Cassazione dalla moglie la quale affermava che i giudici di appello avrebbero fatto riferimento, nel ridurre l'assegno dimantenimento a carico del marito, adun evento futuro ed incerto, ossia l'aggravarsi delle condizioni disalute dello stesso e la conseguente esigenza di futuri esborsi perl'ottenimento di prestazioni assistenziali, laddove l'assegno di mantenimentoandrebbe calcolato sulla base delle circostanze attuali.

Al riguardo, gli Ermellini nel respingere ilricorso hanno precisato che la Corte d'appello, ai fini della valutazione dellecondizioni economiche dell'ex marito, ha attribuito rilievo alla sue condizioni attuali di salutedocumentalmente accertate, che già richiedevano un particolare attenzione siasotto il profilo dell'assistenza sia delle terapie.

Uno stato di cose, ha concluso ilcollegio, destinato ad accrescersi nel tempo con il “progressivodegrado dello stato fisico” dell'uomo e gli inevitabili aumenti di spesesanitarie e che giustifica pienamente la riduzione dell'assegno di mantenimento.

Concludendo, la Suprema Corte di Cassazione, conformementealla sentenza impugnata, ha ritenuto che il giudice può ridurre l'importodell'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge se l'obbligato è anzianoe in precarie condizioni di salute; in questo caso, infatti, è prevedibile chel'onerato debba andare incontro a crescenti spese di carattere medico eassistenziale.

Dott. MaurizioTarantino

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Data: 21/01/2014 11:00:00
Autore: Maurizio Tarantino