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Cassazione: inesistente il giustificato motivo oggettivo per il licenziamento del dipendente che subisce un progressivo demansionamento



La Corte diCassazione, con sentenza n. 902 del 17 gennaio 2014, ha ribadito che "inmateria di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivodeterminato da ragioni inerenti all'attività produttiva - nella quale rientrail licenziamento conseguente alla soppressione del posto di lavoro - il datoredi lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionaledel lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca dellicenziamento, anche mediante elementi presuntivi o indiziari ovvero attraversofatti positivi, l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansionidiverse da quelle che prima svolgeva o in posti di lavoro confacenti allemansioni dallo stesso svolte, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio".

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, i giudici dimerito avevano osservato, con riguardo al licenziamento, che il lavoratore,responsabile della qualità e del coordinamento delle risorse operative, vennedapprima demansionato, con la sottrazione di tali compiti, e successivamentelicenziato per soppressione del posto di lavoro; tale licenziamento - secondola Corte d'appello - era illegittimo, non avendo il datore di lavoro fornito laprova che il posto era stato soppresso e della contrazione dell'attivitàcommerciale, posto che le mansioni affidate al dipendente erano stateattribuite ad altra persona e che la società aveva continuato ad assumere,anche se con contratti atipici, altro personale.

La motivazione adottata dalla Corteterritoriale - affermano i giudici di legittimità - è logica, coerente edappare rispettosa dei principi di diritto richiamati. Il giudice d'appello hainfatti accertato che non era stata dimostrata dalla ricorrente la soppressionedel posto di lavoro; che vi fu nei suoi confronti un progressivodemansionamento, sino a quando non venne licenziato; che le mansioni diresponsabile della qualità e di coordinamento delle risorse operative venneroattribuite ad altra dipendente; che anche le mansioni commerciali gli vennerosottratte "con motivazioni... rimaste del tutto generiche in ordine allapossibilità di aprire nuove mercati"; che non era stata provata lacontrazione dell'attività commerciale, posto che la società aveva continuato adassumere, anche se con contratti atipici, varie persone.

Alla streguadi tali accertamenti - si legge nella sentenza - sono prive di fondamento lecensure mosse alla impugnata sentenza, avendo la Corte territoriale datoesaurientemente conto delle ragioni del suo convincimento, con motivazioneimmune da vizi e senza incorrere in omissioni o contraddizioni.

Con riguardo,poi, alle assunzioni di nuovo personale successivamente al licenziamento -precisa la Suprema Corte - "è necessario che il datore di lavoro, sul qualegrava il relativo onere probatorio, indichi (e dimostri) le assunzionieffettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuoviassunti e le ragioni per cui tali mansioni non siano da ritenersi equivalenti aquelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalitàraggiunta dal lavoratore medesimo."

Data: 21/01/2014 10:00:00
Autore: L.S.