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Articolo 116 codice della strada: rapporti con le sanzioni previste dal codice antimafia per la guida senza patente



di Marco Massavelli - Conil presente lavoro si vuole approfondire, da un punto di vistaapplicativo/operativo, una importantemodifica alla disciplina della circolazione stradale,in riferimento ai documentidi guida, in particolare alla loro mancanza da parte del conducente di unveicolo, introdotta dal Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159,concernente “Codicedelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuovedisposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degliarticoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” entratoin vigore il 13 ottobre 2011.


Taleriflessione deriva dalla lettura della recente sentenza della Cortedi Cassazione Penale, 23 settembre 2013, n. 39248, secondo la qualeinbase a quanto stabilito in una normativa speciale, e non a norma delcodice della strada, si punisce il reatocontravvenzionale di guida senza patentecommesso da conducente che risulta sottoposto, con provvedimentodefinitivo, a misura di prevenzione personale: il relativotrattamento sanzionatorio, anche ai fini della recidiva, è quindideterminato non dall'articolo 116, codice della strada, ma in virtùdi quanto previsto dalla norma incriminatrice (articolo 73, decretolegislativo 159/2011) e dai principi generali contenuti nel codicepenale. Da precisare preliminarmente che taletesto normativo ha disposto l'abrogazione sia della legge n.1423/1956 sia della legge n. 575/1965, che precedentementedisciplinavano la materia, e che vengono citate nella sentenza n.39248/2013.


Effettivamentela prima domanda che ci si pone è: cosa c'entra il “codiceantimafia” con la disciplina del codice della strada? E invece,leggendo, tra le sanzioni in esso previste, all'articolo 73, sitrova la seguente norma:



Violazionial codice della strada

Nelcaso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, odopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e'dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di personagià sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura diprevenzione personale”.



Talenorma, come si evince dalla semplice lettura, non modifica alcunarticolo del codice stradale, ma si inserisce, affiancandosi, alladisciplina prevista dall'articolo 116, codice della strada,introducendo una particolare sanzione per una particolarefattispecie, che riguarda una particolare categoria di soggetti,individuati, proprio, dal codice antimafia.


Innanzituttodefiniamo le persone sottoposte a misura di prevenzione personale.

Tralasciandotutta quella che è la disciplina penalistica concernente le misuradi prevenzione, ci si chiede, quali siano, alla luce delle modifichee della riorganizzazione della materia da parte del “codiceantimafia, le misure di prevenzione personali.


Gliarticoli 2 e segg. individuano tali misure:




Aquali soggetti possono essere applicate le suddette misure diprevenzione?

L'articolo1, codice antimafia, elenca i soggetti destinatari:


a)coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b)coloro che per la condotta ed il tenore di vita debbaritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c)coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla basedi elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati cheoffendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei

minorenni,la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.


Venendoal rapporto tra il codice antimafia e la disciplina dellacircolazione stradale, è evidente che l'articolo 73 deve porsi inraffronto con quanto stabilito dall'articolo 116, codice dellastrada, in tema di guida senza patente.


Mettiamoquindi a raffronto le due norme:


Articolo 73 codice antimafia


Articolo 116, codice della strada

Come modificato dal d.lgs. 59/2011

e dal d.lgs. 2/2013


Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura

di prevenzione personale.


15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.


17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo

del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

Vediamole differenze, per poter applicare correttamente le diverse proceduresanzionatorie, in riferimento alla fattispecie concretamenteaccertata:

L'articolo116,comma 15, codice della strada, applicabile a “CHIUNQUE”,sanziona:

L'articolo73, codice antimafia, applicabile a “personagià sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura diprevenzione personale”sanziona:

Daevidenziare, infine, che la disciplina oggetto del presente commentosi applica a tutte le categorie di patenti di guida, che attualmentevengono rilasciate, a norma dell'articolo 116, codice della strada,come modificato dal decreto legislativo 59/2011 e dal decretolegislativo 2/2013, e per cui, anche, alle patenti di categoria AM,valide per la guida dei ciclomotori.

Consideratal'equipollenza delle patenti AM con il “vecchio” C.I.G.(Certificato di Idoneità per la Guida dei ciclomotori), la normativain commento si applica necessariamente anche ai titolari di C.I.G.

Data: 08/02/2014 12:00:00
Autore: C.G.