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Cassazione: illegittimo il licenziamento per abbandono della postazione se l'atto è causato da pressione ingiustificata



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 589 del 14 Gennaio 2014. Lasanzione massima dell'espulsione – cioè del licenziamento –del lavoratore dall'azienda può essere correttamente irrogata solosecondo criteri tassativi e pur sempre nel rispetto del principiodi proporzionalità. E' illegittimo il licenziamentoinflitto per ragioni che non possono essere qualificategiudizialmente come giusta causa.


Nel caso in oggetto undipendente è stato licenziato dopo che lo stesso avrebbeingiustificatamente abbandonato la propria postazione durantel'orario di lavoro. In realtà, in corso di causa, è emerso chel'atto di lasciare il luogo di lavoro è stato dettato da l'ennesimocomportamento discriminatorio datoriale: al lavoratore sarebbe statointimata la perquisizione poiché sospettato di aver sottratto alcunibeni appartenenti all'azienda. A tale pratica era sottoposto ormai damolto tempo e, nonostante i continui reclami e richieste diintervento rivolte ai superiori gerarchici, questa condizione erafinita per divenire psicologicamente insostenibile. Impugnato illicenziamento, esso veniva rigettato in primo grado mentre lasentenza veniva completamente riformata in appello, con contestualecondanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Contro talestatuizione l'azienda proponeva ricorso in Cassazione.


Secondo la Suprema Corteogni tipo di valutazione richiesta dal caso in esame riguarda ilmerito, e come tale è insindacabile dal giudice di legittimità senon nei limiti del difetto o irragionevolezza della motivazione. Ilgiudizio di proporzionalità – cioè di effettivasproporzione tra licenziamento e condotta vessatoria subita dallavoratore – è questione riservata al giudice d'appello, il qualeha correttamente valutato tutte le prove prodotte in giudizio,formando su di esse il proprio convincimento. Da ciò, la carenza diproporzionalità e dunque di giusta causa hanno determinatol'illegittimità della misura sanzionatoria adottata.

Data: 19/01/2014 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi