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L'imputazione per abusi sessuali non interrompe il diritto di visita del genitore nei confronti del figlio minorenne.



Ancora una volte la Cassazione è chiamata apronunciarsi in materia di figli e del loro affidamento a genitori separati.

La vicenda, per verità, trae origine dal ricorsoavanzato da una madre avverso la sentenza del Tribunale dei minori di Roma, ilquale - a seguito dell'avvenuta separazione tra i due coniugi- disponeval'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento dello stesso pressola casa materna, ma con diritto di visita spettante all'altro genitore.

La donna – madre del bambino - contestava laviolazione della tutela del minore, in quanto il giudice del primo grado nonaveva tenuto conto del fatto che il padre, al quale si riconosceva il dirittodi visita, era stato già sottoposto a procedimento penale per presunti abusisessuali compiuti in danno del bambino. Tale circostanza,– aggiungeva la donna- contrasta con l'interesse superioredel minore e, anzi, -“ ritenere il contrario rivela una maggiore attenzionealla tutela dell'adulto che non quella del minore, il quale richiederebbe,invece, di attendere l'esito del procedimento penale prima di disporre laripresa dei rapporti, per non esporre il bambino al rischio di incontrare chine ha abusato e all'eventualità di una nuova interruzione dei rapporti stessi,in caso di condanna del padre, dopo averli forzatamente e dolorosamenteriattivati”.

Giunti dinanzi alla Corte d'Appello competente, lavicenda veniva decisa in maniera conforme al primo grado. E' confacenteall'interesse del minore – diceva la Corte - la ripresa dei rapporti con la figura paterna, interrotti da più diquattro anni, senza attendere la conclusione- prevedibilmente non vicina- delprocedimento penale a carico del genitore, dato il rischio che l'ulterioreindugio renda impossibile il ripristino della relazione tra i due, con gravedanno per il minore. (…) Con ciò – tuttavia– senza escludere l' applicazione – in attesa di definizione del procedimento –di opportune cautele, e, “non potendosi escludere, attraverso un sostegnoterapeutico, il recupero della genitorialità pur nell'eventualità che risultinoaccertati gli episodi ascritti”.

La Cassazione, -chiamata a decidere sull'unicomotivo di doglianza dedotto dalla madre, conferma, con la sentenza 372/201 del 10 gennaio 2014, la decisionedella Corte d'Appello di Roma, con la motivazione che “ulteriori indugi comporterebbero la definitivairrecuperabilità della relazione padre-figlio, con conseguente grave danno perquest'ultimo .(..) Questo, il sensodella decisione dei giudici dell'Appello”.

Data: 16/01/2014 10:30:00
Autore: Sabrina Caporale