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Cassazione: no al riconoscimento dell'infortunio in itinere se il lavoratore viaggia durante ore notturne e con un mezzo privato



LaCorte di Cassazione, con sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014, ha affermato chenon può qualificarsi come in itinere l'incidente verificatosi non lungo iltragitto automobilistico che ordinariamente il lavoratore percorre per recarsidalla propria abitazione al posto di lavoro.

Nelcaso di specie il lavoratore affermava la sussistenza della tutela assicurativaper tutti gli infortuni lungo il normale iter di andata e ritorno dalla casa diabitazione al luogo di lavoro, precisando che le ferie sono un dirittoirrinunciabile del lavoratore e che l'evento si era verificato al termine delleferie. Sottolineava poi che la sua residenza storica era sempre stata a SanGiorgio a Cremano e che il tragitto automobilistico era stato autorizzato daldatore di lavoro e la scelta dell'orario notturno era stata operata per evitareil caldo.

La Suprema Corte ha affermato che "correttamentela Corte di appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasisul DPR n. 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell'infortunioin itinere ed ha accertato che l'evento di cui è processo non può qualificarsieffettivamente come in itinere, posto che si è verificato non lungo il tragittoche ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propriaabitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il propriodomicilio in (...), conservando la sola residenza anagrafica presso San Giorgioa Cremano. L'incidente è avvenuto mentre il ricorrente ritornava da quest'ultimasede e non dalla casa di normale abitazione. La circostanza per cui laresidenza anagrafica era rimasta a San Giorgio a Cremano appare irrilevante,visto che non era questa la normale abitazione e che, quindi, il percorsoordinariamente seguito per andare a lavorare era diverso da quello seguito ilgiorno dell'incidente."

Apparenon controverso - si legge nella sentenza dei giudici di legittimità - che,tuttavia, il lavoratore stava quel giorno tornando dalle ferie, ma "laCorte territoriale ha accertato che era stata scelta una fascia oraria nongiustificata e non razionale per lo spostamento in questione come le orenotturne per cui vi era stato un rischio elettivo, assunto senza alcunarazionalità e necessità dallo stesso lavoratore, che escludeva la copertura antinfortunistica."

Allaluce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13376/2008) - proseguela Suprema Corte - l'incidente non rientra, quindi, tra quelli definibili comein itinere perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo dilavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orariodi lavoro (l'incidente è delle 0,20 mentre il ricorrente doveva riprendere illavoro alle ore 8 del giorno successivo), secondo circostanze in cui è evidentel'imprudenza del lavoratore con l'assunzione incontestabile di un rischioelettivo da parte di quest'ultimo.

Data: 15/01/2014 09:35:00
Autore: L.S.