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Ministero del Lavoro: non sanzionabile il non corretto inserimento del dato Retribuzione nell'Unilav



Con nota prot.37/00000489/MA007.A001 del 10 gennaio 2014, Il Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali risponde alle richieste sollevate dall'Ordine Nazionale deiConsulenti del Lavoro in merito all'applicazione del D.D. del 17 settembre2013, n. 345 della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, entrato in vigoreil 10 gennaio 2014 alle ore 19,00.

In particolareil citato D.D. contiene alcune integrazioni e modifiche del modulo mediante ilquale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, adempiono all'obbligo di comunicazionedell'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione deirelativi rapporti di lavoro.

Nella sezione"2.2.4 Quadro Inizio" di detto modulo, nel quale occorre indicare i datiidentificativi del rapporto di lavoro da instaurare, è stata inserita lacasella "Retribuzione /compenso" dove le istruzioni al modellorecitano: "Si inserisce il compenso lordo annuo. Nei rapportiapprendistato il campo va compilato conil dato relativo al primo anno di contratto. In caso di rapporto di tirociniova inserito il compenso totale previsto per il tirocinio. Per tutte letipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per lequali è impossibile calcolare la retribuzione si utilizza il valore "zero".Il valore "zero" può essere utilizzato anche nel caso di rapporti ditirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito ".

L'Ordine deiConsulenti del Lavoro, ricordando di aver chiesto al Ministero competente dieliminare tale implementazione, cheappesantisce la compilazione del modello con un dato che spesso non hariscontro con il concreto evolversi dello stesso compenso e che, peraltro, è desumibilein tempo reale dalle denunce mensili Uniemens prodotte all'INPS, chiede di sapere,nelle more, se l'eventuale errata o mancata indicazione (inserendo il valore"zero") dell'importo del compenso in tale casella, integri lafattispecie di "errore formale", di cui all'art. 116, comma 12, dellalegge 388/2000, che non comporta l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Il Dicastero,ricordando che con circ. n. 12/2001 (seppur in un diverso ambito normativo) hachiarito che possono considerarsi meramente formali e quindi non sanzionabili"tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzioneerrata o incompleta, tale da non incidere sull'essenziale funzione di controlloe monitoraggio che caratterizza la materi del collocamento", precisa chenell'ambito delle violazioni formali si ritiene possano rientrare anche quelleattinenti all'indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla "retribuzione/compenso"che sarà corrisposto al lavoratore. Taleelemento - sottolinea il Ministero - oltre infatti ad essere difficilmentepreventivabile "ab initio", essendo evidentemente legato alledinamiche del rapporto di lavoro, non può ritenersi essenziale ai fini siadel controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, piùin generale, del monitoraggio del mercato del lavoro.

Inconclusione, ferma restando l'obbligatorietà della compilazione del campo "retribuzione/compenso",la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa.

Data: 14/01/2014 09:10:00
Autore: L.S.