Alcoltest: la polizia non ha l'obbligo di aspettare il difensore Annamaria Villafrate - 13/04/24  |  Inadempimento obblighi stabiliti in sede di separazione e divorzio Matteo Santini - 12/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Gli gnocchetti di Santa Gemma ai tempi del crowdfunding - Ovvero sulla responsabilità dei gestori dei portali tra area di libera sollecitazione del pubblico risparmio ed obblighi di informativa



Gli gnocchetti di SantaGemma ai tempi delcrowdfunding

Ovvero sulla responsabilitàdei gestori dei portali tra area di libera sollecitazione

del pubblico risparmio edobblighi di informativa


La cronaca di quanto èaccaduto ad Amiens, in Francia, in questi giorni, in relazione allescelte industriali di un importantissimo produttore di pneumatici, fascorrere in flashback leimmagini della strenua difesa, del proprio posto di lavoro, da partedegli operai protagonisti del memorabile film, di Riccardo Milani,“il posto dell'anima”.

Chi ha visto il filmricorderà che, ad un certo punto, viene fuori che una soluzioneeconomica alternativa, per i malcapitati operai di Campolaro, potevaessere la produzione di gnocchi, adeguatamente pubblicizzati sul web.

Nel film, la svolta nonc'è stata. Lo speranzoso viaggio in America, per discutere faccia afaccia col datore di lavoro su un piano industriale chesalvaguardasse i posti di lavoro, non ha raggiunto il risultato tantosperato. Ed anche il sogno imprenditoriale, che si era intravistonella produzione degli gnocchetti di Santa Gemma, si èinfranto, senza miglior fortuna.

Il che potrebbe fareriflettere sul fatto che, forse, migliore sorte, ed un più feliceepilogo, avrebbe potuto avere la disavventura dei malcapitati operaiprotagonisti del film, se avessero potuto fare ricorso in pieno alc.d. crowdfunding.

Ma di cosa si tratta?

Il crowdfunding(da crowd=folla/pubblico e funding=finanziamento) nasceessenzialmente come raccolta di fondi per finanziare un progetto (chepuò essere la realizzazione di un evento, di un film, una attivitàfilantropica, una campagna elettorale, e così via) attraverso unacolletta realizzata on line, utilizzando una appositapiattaforma internet.

Esso si basa, insostanza, sull'elargizione di contributi finanziari, singoli, anchedi modesta entità, da parte di un ampio numero di individui (crowd),al fine di finanziare, con una somma complessivamente stabilita inanticipo, un dato progetto.

L'esempio più noto difund raising telematico,che ha lanciato il fenomeno a livello planetario, è stata laraccolta fondi di Barak Omaba, in occasione della prima competizioneelettorale che lo ha visto diventare Presidente degli Stati unitid'America.

Qui ci occuperemo, siapure per sommi capi, del fenomeno della “colletta on line”,ovvero della raccolta di fondi, attraverso piattaforme internetdedicate, presso singoli contributori, per finanziare un datoprogetto, ritenuto meritevole da parte del medesimo “pubblico”. Epiù in particolare, ci occuperemo, della sollecitazione on line delpubblico risparmio, per il finanziamento di start-up innovative.

Giunti a questo punto èlegittimo chiedersi: ma tutto ciò cosa ha a che fare con un articolo pubblicato su un quotidiano giuridico ?

La risposta sta nelfatto, ineluttabile, che ogni fenomeno sociale, ed economico,presenta risvolti giuridicamente rilevanti.

E così è, pure, per ilcrowdfunding, tanto è vero che il nostro legislatore, primoin europa, e tra i primi nel mondo, se ne è occupato con il d.l.n.179 del 18 ottobre 2012 (c.d. “decreto crescita bis”),convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n.221,delegando alla Consob l'elaborazione della normativa di attuazione,che ha trovato espressione in un regolamentato adottato con deliberan.18592 del 26 giugno 2013 (in G.U.R.I. del 12 luglio 2013).

Per la verità, la citatanormativa riguarda solo quello che viene definito equitycrowdfunding, ovvero una tipologia di crowdfunding chericorre tutte le volte che il finanziamento diffuso viene richiesto,ed è effettuato, per realizzare un progetto imprenditoriale incambio di una partecipazione nella nuova azienda.

Bisogna tener conto, infatti, che sidistinguono almeno altri tre tipi di crowdfunding:

1) il donation-based,che consiste sostanzialmente in una donazione, ovvero in un merosostegno ad una iniziativa, senza ritorno sul contributo;

2) il reward-based,che consiste sostanzialmente nella elargizione di una somma in vistadi una specifica ricompensa, che di solito consiste nel “prodotto”del progetto per la cui realizzazione è stato versato il contributo(il libro, il disco, la partecipazione all'evento, un gadget, oppurela menzione tra i sostenitori, il pubblico ringraziamento, e cosìvia);

3) il social lending,che consiste sostanzialmente in un prestito personale da privato aprivato, detto anche peer to peer lending,effettuato tramite internet sui siti di imprese o enti di sociallending (in questo caso iprestiti effettuati con risorse raccolte on line vengono ricompensaticon un tasso di interesse più favorevole di quello offerto dagliintermediari finanziari tradizionali).

Ma si stadiffondendo anche una tipologia di crowdfundingchiamata royalty basedche si caratterizza per il fatto che in cambio del finanziamento diuna data iniziativa si riceve una parte dei profitti.

Come già evidenziato,però, è solo con il c.d. equity crowdfunding che ilfinanziatore diventa investitore, ed entra nel “capitale dirischio” di una impresa, acquistandone i correlativi diritti.

In pratica la raccolta di“capitale di rischio” tramite il web viene a configurare unasollecitazione all'investimento, che, in quanto tale, se per un versoè volta ad offrire incentivanti opportunità, per altro verso pone iconnessi problemi giuridici.

Ed è solo a questatipologia di crowdfunding (equity) che il predettoregolamento Consob del giugno 2013 fa riferimento, disciplinando laraccolta di capitale di rischio da parte di società c.d. start-upinnovative, mentre non si occupa delle altre tipologia dicrowdfunding. A tal riguardo, ildonation o rewardbased pare possaritenersi ascrivibile, senza precludere interpretazioni diverse,rispettivamente, alla donazione, o donazione modale, sempre che nonsi dissimuli, in quest'ultimo caso, un rapporto sinallagmatico diprestazione e controprestazione; mentre il social lendingpare possa ritenersi ascrivibile al contratto di mutuo.

Per avere un quadropuntuale della citata normativa di riferimento, relativa all'equitycrowdfunding, si rinvia alla lettura del citato d.l.n.179/2012, conv. con modif. nella l.n.221/2012, e del citatoregolamento Consob,adottato con la delibera n.18592, che, significativamente siintitola “regolamento sulla raccolta di capitali di rischio daparte di start-up innovative tramite portali on-line”, esi articola in venticinque articoli, suddivisi in tre parti: laprima, che recadisposizioni generali e offre definizioni; laseconda, cheriguarda l'istituzione del registro e detta la disciplina, deigestori dei portali; laterza, che contienela disciplina sulle offerte tramite i portali dedicati.

Qui si tralascia, invece,di considerare e valutare detta normativa sotto il profilo della suaidoneità a conseguire l'obiettivo di cui si riferisce nellarelazione illustrativa della legge, e cioè rendere la modalitàinnovativa di raccolta del finanziamento (costituita dall'equitycrowdfunding), funzionale all'incremento degli investimenti,salvo, comunque, evidenziare il fatto che, circoscritto com'èall'investimento in start-up innovative, l'italico equitycrowdfunding esclude un più ampio campo di (proficua)applicazione.

Tuttavia, mettendo inconto, ottimisticamente, che lo strumento dell' equitycrowdfunding, così come disciplinato, riesca ad avere l'exsploitpopolare al quale si mira, viene a porsi il problema della adeguatatutela del risparmiatore-investitore.

Sebbene l'investimentosollecitato può essere anche un “micro-investimento”, v'è daconsiderare, infatti, che le start-up innovative si caratterizzanoper non avere “una storia”, con ciò che ne consegue in terminidi rischio (anche se la riserva del 5% dell'investimento adinvestitori professionali ha proprio lo scopo di “garantire” gliinvestitori non professionali sul fatto che la start-up di cuitrattasi è stata valutata positivamente da parte “di chi se neintende”).

E qui scatta il cortocircuito, atteso che l'approntamento di quanta maggior tutela siapossibile comporta, di contro, una maggiore complessità delleprocedure, alla quale “il crowd” potrebbe non essereavvezzo.

Tuttavia, ben venganoquanti più utili presidi a tutela del “risparmiatore”, che siritiene pronto a diventare un venture capitalist, coninvestimenti superiori a 500,00 euro per singolo investimento e1.000,00 euro annui per le persone fisiche, e di euro 5.000,00 perinvestimento e 10.000,00 euro annui per le persone giuridiche.

Al di sotto di questesoglie, il più piccolo investitore si ritrova nell'area della liberasollecitazione di pubblico risparmio presidiata dalla necessità dirispondere ad un questionario, e senza applicazione della direttivaMIFID.

Infatti, al di sottodelle predette soglie (per così dire di rilevanza), perespressa deroga del citato regolamento Consob, non si applica ilcomplesso di norme che regolano la raccolta di capitali e lasollecitazione pubblica del risparmio, essendo stato ritenutosufficiente, da parte dell'Autorità di vigilanza, che ilrisparmiatore che vuole investire (vedi art.15, comma 2, delcitato regolamento Consob): a)abbia preso visione delle informazioni di investoreducation previstedall'articolo 14, comma 1, lettera k)e delle informazioni indicate al comma 1; b) abbia rispostopositivamente ad un questionario comprovante la piena comprensionedelle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessiall'investimento in start-upinnovativeper il tramite di portali; c) abbia dichiarato di essere in grado disostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimentoche intendono effettuare.

Piùprecisamente, l'art.17, comma 3, del citato regolamento Consobstabilisce che “le banche e le imprese diinvestimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degliinvestitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenutenella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina diattuazione”.

Ilsuccessivo comma 4, però, stabilisce che “ledisposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando ricorranole seguenti condizioni: a)gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e ilrelativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singoloordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali; b)gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e ilrelativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singoloordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessiviannuali”.

A talriguardo, il successivo comma 5, stabilisce che “ilgestore acquisisce dall'investitore, con modalità che neconsentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stessodichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, lesoglie previste al comma 4. A tal fine rilevano gli importi degliinvestimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portaleal quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali”.

Dunque, nel caso diinvestitori sotto soglia di rilevanza, la tutela è offertasolamente dalla disciplina sui gestori e sulla gestione dei portali(articoli 4-23 delcitato regolamento Consob), che, più in generale, rappresentail presidio principe dell'investitore non professionale. Ad essa siaggiunge la normativa che garantisce l' “exit”dell'investitore.

Ebbene, queste breviannotazioni sull'equity crowdfunding vogliono essere dellebrevi riflessioni proprio sugli strumenti di tutela nel caso diinvestimento al di sotto delle predette soglie dirilevanza: come viene assicurata la tutela di questo tipodi piccoli investitori dal pericolo di investimenti superiori alproprio profilo di rischio ? Si trattaeffettivamente di un'area di liberasollecitazionedel pubblico risparmio ? oppure alla luce degli obblighi imposti incapo ai gestori dei portali si delinea una responsabilità deglistessi per l'ipotesi che il predetto “percorsodi consapevolezza”di cui al citato art.15, comma 2, del regolamento Consob, sia rimastosostanzialmente privato del presupposto dell'acquisita consapevolezza?

A tal riguardopossono svolgersi le seguenti brevi considerazioni.

Unprimo spunto di riflessione è offerto dalla ratio (o se si vuole,ragione di adozione e finalità) della citata normativa legislativa eregolamentare in materia di equitycrowdfunding a vantaggio dellestart-up innovative: come ricorda la Consob, con la sua comunicazione0066128 del 1 agosto 2013, “ilcitato fenomeno identifica quelle attività finalizzate a favorire ilfinanziamento di progetti imprenditoriali di start up innovative(come definite dall'art. 25, commi 2 e 4 del d.l. n. 179/2012)attraverso la raccolta di capitali di rischio ("funding")promossa per il tramite di apposite piattaforme on line, consentendoad un elevato numero di potenziali investitori ("crowd") disottoscrivere strumenti partecipativi nelle citate imprese”,ed, infatti, il citato regolamento adottato dall'Autorità divigilanza si intitola, significativamente, “regolamentosulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovativetramite portali on-line”.

Unsecondo spunto di riflessione è offerto sempre dalla citatacomunicazione 0066128 della Consob, secondo cui «l'attivitàdi gestione di portali on line implica la prestazione di servizidi investimentoquantomeno di tipo "esecutivo"».

Nonè superfluo, poi, per altro verso, tener conto del fatto chel'art.13, comma 5, del regolamento Consob, stabilisce che è ilgestore del portale che deve assicurare agli investitori nonprofessionali il diritto di recesso dall'ordine di adesione tramitecomunicazione da effettuare al medesimo gestore.

Ebbene,anche a volere ritenere che la citata comunicazione Consob 0066128non implichi, quando gestore del portale sia una banca o SIM, lareviviscenza della normativa MIFID anche per gli investimenti sottosoglia dirilevanza,tuttavia resta spazio per potere svolgere le seguenti considerazioni.

Anorma dell'art.13, comma 2, del citato regolamento Consob, “ilgestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata,corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte leinformazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittenteaffinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamentecomprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumentifinanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere ledecisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.

Isuccessivi commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, (il comma 3)che “ilgestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagliinvestitori professionali sull'opportunità che gli investimenti inattività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportatialle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffondenotizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sulportale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti glistrumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte adinfluenzare l'andamento delle adesioni alle medesime”,(il comma 4) che “ilgestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale sianoaggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi allachiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che nefacciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data dichiusura dell'offerta”.

L'art.15,comma 1, del medesimo regolamento, a proposito delle informazionisull'investimento che devono essere fornite all'aspiranteinvestitore, stabilisce che “ilgestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmentecomprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, leinformazioni relative all'investimento in strumenti finanziari distart-up innovative, riguardanti almeno: a) il rischio di perditadell'intero capitale investito; b) il rischio di illiquidità; c) ildivieto di distribuzione di utili ai sensi dell'articolo 25 deldecreto; d) il trattamento fiscale di tali investimenti (conparticolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesidi decadenza dagli stessi); e) le deroghe al diritto societariopreviste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentarepreviste dall'articolo 31 del decreto; f) i contenuti tipici di unbusiness plan; g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13,comma 5 e le relative modalità di esercizio”.

Inordine alle informazioni relative a ciascuna singola offerta, ilsuccessivo art.16 prevede che il gestore del portale ha l'obbligo dipubblicare (art.16, comma 1, lett.a) “leinformazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamentiforniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioniintervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta,portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggettiche hanno aderito all'offerta”;(art.16, comma 1, lett. c) “leinformazioni le modalità di esercizio del diritto di revoca previstodall'articolo 25, comma 2”.

L'art.18del medesimo regolamento stabilisce, poi, per il gestore del portale,obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi,stabilendo che (comma 1) “ilgestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute epubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri”e che (comma 2) “aifini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore: a)individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendoprocedure e controlli adeguati, anche al fine di evitarediscontinuità operative; b) predispone appositi dispositivi dibackup”.

Quantoall'“Allegato3”al regolamento Consob di cui trattasi, richiamato dal citato art.16,nel rinviare, per una più puntuale conoscenza, alla sua completalettura, qui è sufficiente sottolineare che, anche alla luce diquesto modello regolamentare di informativa, viene in evidenza chel'obbligo di informativa dei gestori dei portali implica il requisitoqualitativo della effettività della informazione,ovvero che la stessa sia resa in maniera idonea a raggiungereeffettivamenteil suo scopo.

Ebbene,il quadro normativo richiamato, in relazione al chiarimento dellaConsob che «l'attivitàdi gestione di portali on line implica la prestazione di servizidi investimentoquantomeno di tipo "esecutivo"»,porta a ritenere che, quando si tratta di investimenti sotto sogliadirilevanza,sebbene è previsto che questa tipologia di investimenti può essereeffettuata senza la necessità della c.d.“profilatura della clientela” (ovvero della verifica chel'operazione corrisponda agli obiettivi di investimentodell'investitore e che sia adeguata alle sue risorse patrimoniali,secondo quanto previsto dalla disciplina sui servizi di investimentiex d.lgs. n.58/1998), tuttavia è sempre necessario che risultieffettuato ilpercorso diinvestimento consapevole tracciatodal regolamento Consob, e risulti soddisfatta, in particolare, lacondizione di cui all'art.15, comma 2, lett.b).

E'stato già ricordato, in precedenza, che l'art.15, comma 2, letterab) del citato regolamento Consob, prevede espressamente,come condizione di accesso all'offerta, che l'investitore abbiarispostopositivamente ad un questionario comprovantela pienacomprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principaliconnessi all'investimento in start-upinnovative per il tramite di portali,il che non fa venir meno, ma anzi presuppone che, trattandosi, indefinitiva, di un testdi appropriatezza, almeno sulle informazioni chiave ricevute da partedell'aspirante investitore, finalizzate a consentire all'investitoredi valutare se l'investimento fa al caso suo (ovvero s'hada farepur considerandone i rischi), la non comprensione dovrebbe portare,non solo all'invito, rivolto all'investitore, da parte del gestoredel portale, a non proseguire, ma ad un vero e proprio diniego diaccesso all'offerta, con la conseguenza che non è neutra, ma attiva,e di responsabilità, la posizione del gestore del portale quantoall'accesso dell'investitore all'offerta, e dunque quanto al(necessario) positivo svolgimento del percorsodi investimento consapevole,ed, in definitiva, all'idoneità delle informazioni rese.

Invero,perché possa dirsi che il piccolo investitore sotto soglia dirilevanzaabbia assunto decisioni di investimento informate, è necessario cheegli abbia ricevuto informazioni almeno sufficienti a consentirgli diprendere una decisione in completa autonomia circa la corrispondenzadell'investimento al proprio profilo di aspirante venturecapitalist.

Ilche, trattandosi di investimento finanziario, implica che, tramite ilquestionario di cui alla lett. b) dell'art.15, comma 2, del citatoregolamento Consob, il gestore del portale, nell'assolvere, per unverso, all'obbligo di garantire una idonea informativa, e nelverificare, per altro verso, che l'aspirante investitore abbiacompreso i profili chiave dell'informativa, interviene nella verificadel possesso da parte dell'aspirante investitore delle necessarieesperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerentiall'investimento (o meglio alla singola offerta), e giocoforza avràda tener conto della corrispondenza dell'investimento agli obiettividell'aspirante investitore.

Edinvero, a differenza di quanto stabilito dalla lett.c) dell'art.15,comma 2, citato, che si limita a prevedere una “dichiarazione”dell'aspirante investitore (una sorta, per così dire di dichiarata“autovalutazione”), nel caso della lett.b) del citato art.15,comma 2, non è stata ritenuta sufficiente una mera “dichiarazione”(ovvero una, per così dire, autovalutazione del rischio),necessitando, ai fini della “comprova”della “piena”comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi connessiall'investimento, un apposito testdi valutazione, che deve risultare ed essere ritenuto “comprovante”.

Esiccome, per un verso, la condizione di cui trattasi non puòritenersi soddisfatta sulla base della mera formalità dellacompilazione del questionario, ma deve trattarsi di un test“comprovante”l'effettiva “piena”comprensione da parte dell'aspirante investitore, e per altro verso,si tratta di condizione che deve essere soddisfatta per l'accessoall'offerta, la “comprova”è da valutare, anzitutto, da parte del gestore del portale, ilquale, sempre a norma dell'art.15, comma 2, citato, “assicurache possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibileaderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagliinvestitori professionali che abbiano”(nonsemplicemente compilato il questionario, ma) comprovato(con esso) appienola consapevolezza di quel che fa e dei rischi cui va incontro.

Ilche pone, già a monte, la necessità, affinché la condizione possadirsi soddisfatta, che il questionario sia strutturato in manieratale che l'aspirante investitore, al quale è sottoposto, siaconsapevole del tipo di verifica da compiersi, a propria garanzia. Inaltri termini, l'adeguatezza dell'informativa dovuta dal gestore delportale passa anche attraverso l'adeguatezza del questionario cheviene sottoposto all'aspirante investitore.

Laproblematica, nel suo complesso, com'è evidente, implica lanecessità di più approfondite e dibattute valutazioni, mentre conqueste brevi considerazioni si vuole solo offrire lo spunto per unariflessione in particolare: a prescindere dal fatto che il gestoredel portale sia o meno responsabile di un effettivo “percorsodi investimento consapevole”,oppure sia o meno responsabile quando ha elementi, o avrebbe potutoavere elementi, per escludere la necessaria consapevolezza, comunque,resta il fatto che non può non essere fatta salva la possibilitàper l'investitore di dimostrare, e fare valere, dimostrandola,l'assenza della necessaria consapevolezza (ovvero il mancatoeffettivo compimento del necessario percorso di investimentoconsapevole).

Equindi, sia pure con inversione dell'onere della prova (e con l'onereanche di dimostrare il rapporto causale con l'eventuale pregiudiziolamentato), non dovrebbe negarsi all'investitore garanzia di tutelanel caso in cui, sebbene, formalmente, appare il contrario, non puòritenersi effettiva la sua consapevolezza, ovvero, specularmente, nonpuò ritenersi idonea la informativa ricevuta e non può ritenersieffettuato il necessario percorso di investimento consapevole.

Seper un verso, la pratica esigenza di “lanciare” l'istitutodell'equity crowdfundingapplicato alle start-up innovative, potrebbe giustificare la tesi chela deroga ex art.17, comma 4, implica l'introduzione di una effettivaarea di libera sollecitazione del pubblico risparmio, per altroverso, come si è visto, non è del tutto peregrino ritenere che èperlomeno dubbio che anche nel caso di investimenti sotto soglia dirilevanza, a tutela del piccoloinvestitore residua un sistema di obbligatoria garanzia (senon proprio della appropriatezza ed adeguatezza alle sue risorsepatrimoniali, almeno) diuna effettiva verifica della consapevole corrispondenzadell'investimento agliobiettivi di investimento dell'investitore.

Perquanto riguarda la tutela dell'investitore sotto il profilo dellapossibilità di tirarsi fuoridall'investimento(o dalla società emittente),anche il piccolo investitore sotto soglia dirilevanza può avvantaggiarsi deglistrumenti di exitapprontati dalla normativa di riferimento.

Ilcitato regolamento Consob prevede tre uscitedi sicurezza da parte degliinvestitori non professionali:

1)la revoca,esercitabile entro 7 giorni dalladata in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenzadegli investitori, quando, tra il momento dell'adesione all'offertae quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga unfatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti leinformazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulladecisione dell'investimento (art.25, comma 2);

2)il recessoesercitabile entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell'ordine diacquisto delle quote di capitale, a prescindere dalle motivazionisottostanti la decisione (art.13, comma 5);

3)il recessoe la co-vendita,nel caso in cui i titolari della start-up cedano il controllodell'azienda a un soggetto terzo. Se si verifica ciò, gliinvestitori non professionali possono richiedere, entro un terminestabilito, di cedere le proprie quote alle stesse condizioni a cui èstata trasferita a terzi la partecipazione di controllo, garantendo,in sostanza, che il nuovo socio entrante, che rileva il controllosocietario, acquisti anche le quote dei soci di minoranza (se questiintendono esercitare il proprio diritto di co-vendita) (art.24, comma1, lett.a).

Anorma dell'art.25 del citato regolamento Consob, neicasi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca,nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondirelativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella pienadisponibilità degli investitori.

Eda considerare, però, che i predetti diritti di recesso e dico-vendita, a norma dell'art.24, sono riconosciuti per il periodo incui sussistono i requisiti previsti dall'art. 25, commi 2 e 4,del citato d.l.179/2012, e comunque per almeno tre anni dallaconclusione dell'offerta.

Perconcludere, a completamento del quadro normativo relativo agliobblighi di informazione da parte dei gestori di portali, può essereaperta una breve parentesi e posto il seguente interrogativo: poichéil diritto di recesso e co-vendita, o di revoca, presuppone unatempestiva informazione, in mancanza della quale l'investitore non èmesso nelle condizione di valutare tempestivamente ciò che è meglioper lui, chi risponde della non tempestiva e idonea informazione ?

Inquesta sede l'interrogativo viene circoscritto al diritto di revocaex art.25, comma 2, per chiedersi se la responsabilità deltempestivo e idoneo aggiornamento ricade in capo al gestore delportale o sull'emittente.

L'art.16,comma 1, lett.a) stabilisce che in relazione a ciascuna offerta ilgestore pubblica «leinformazioni indicate nell' “Allegato 3”, ed i relativiaggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significativevariazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corsodell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento aconoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta».

Dunque,l'informazione in aggiornamento da parte del gestore del portalepresuppone l'aggiornamento da parte dell'emittente, epperò non pareragionevole che una eventuale assenza di meccanismi normativi tali daobbligare l'emittente al tempestivo aggiornamento possa ricadere incapo all'investitore, impegnandolo in azioni nei confrontidell'emittente; mentre appare ragionevole che l'investitore possa farvalere le proprie ragioni nei confronti del gestore del servizio,salva rivalsa di questi nei confronti dell'emittente. La questione èaperta.

Chiusaquest'ultima breve parentesi, ritornando al quid iuris principale,alla luce delle considerazioni che precedono, non pare si possaescludere che gli sfortunati operai protagonisti del film di Milani,che non avessero potuto investire il loro TFR per intraprendere lorostessi, sarebbero stati sufficientemente garantiti se, ai tempidell'equity crowdfunding,avessero deciso di investire nell'impresa altrui, entro i limiti degli investimenti sotto soglia dirilevanza, parte del loro TFR.

Maurizio Città(maurizio-citta@libero.it) Avvocato del Foro diTermini Imerese

Data: 13/01/2014 10:30:00
Autore: Maurizio Citt�