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Cassazione: efficacia della clausola compromissoria nelle controversie in materia di pubblici servizi



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 132 dell'8 Gennaio 2014. Ildecreto legislativo 80/1998 (“nuove disposizioni inmateria di organizzazione e di rapporti di lavoro nelleamministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie dilavoro e di giurisdizione amministrativa”)ha avuto l'effetto di devolvere tutte le controversie sorte inmateria di pubbliciservizi allagiurisdizione esclusivadel giudiceamministrativo. Taleprevisione veniva tuttavia riformata dall'intervento della CorteCostituzionale nel 2000, la quale manteneva da una partel'esclusività del giudice amministrativo, pur tuttavia ammettendo lapossibilità di risolvere tali tipi di controversie attraversogiudizio arbitrale. Nel caso di specie il comune coinvolto, a diredel ricorrente, avrebbe notificato atto di accesso finalizzatoall'instaurazione di giudizioarbitrale avverso entegestore di acquedotto pubblico di zona in un momento successivoall'entrata in vigore della normativa sopra citata, instaurando difatto arbitrato illegittimo. Il lodo emanato veniva impugnatodall'ente gestore ma, a seguito di rigetto da parte della Corted'appello (secondo la quale la clausola arbitrale prima irregolare, aseguito della pronuncia della Corte Costituzionale, avrebberiacquistato riviviscenza) lo stesso ricorreva in Cassazione.


La regola generale,valida nell'intero ordinamento giuridico italiano, è quella per cuila legge non ha efficacia retroattiva ma ha effetti solamenteper il futuro: la sopravvenienza del divieto di arbitrato perdeterminate materie sarà idoneo a rendere nulla la clausolacompromissoria eventualmente inserita nei contratti stipulati tragli enti pubblici e le società appaltanti solamente in un momentosuccessivo rispetto all'entrata in vigore del provvedimento.Ricorda la Suprema Corte come la clausola compromissoria acceda alcontratto originariamente stipulato; stipula che è sicuramenteintervenuta prima dell'entrata in vigore della normativa citata.Inoltre, “la sopravvenienza del divieto di arbitrato in unadeterminata materia non ha l'effetto di rendere retroattivamentenulla la clausola compromissoria originariamente valida delcontratto, ma (…) esclusivamente quello di sancirne l'inefficaciaper il futuro”. Ciò significa che, una volta venuta meno lacausa impeditiva (cioè lanormativa a seguito di pronuncia costituzionale) tale clausolacompromissoria ha riacquistato piena efficacia, restandoquindi legittimo il giudizio arbitrale instaurato sulla base dellastessa. Non importa se il lodo è stato emanato in un momentosuccessivo rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa.

Data: 13/01/2014 08:49:00
Autore: Licia Albertazzi