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Cassazione: volontà delle parti e differenze tra preliminare e contratto definitivo di compravendita



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 153 dell'8 Gennaio 2014. Ancorain tema di importanza dell'inadempimento tale da giustificarela legittima risoluzione contrattuale è intervenuta laCassazione civile, questa volta pronunciandosi su un caso dicompravendita di bene mobile registrato (nella specie,un'autovettura). In primo grado il venditore citava in giudizio ilpromissario acquirente poiché questi, dopo aver versato soltanto unapiccola parte dell'importo pattuito, non aveva provveduto al saldonei termini decisi. Si costituiva quindi il convenuto proponendodomanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale per inadempimentodel venditore poiché lo stesso, prima di procedere alla vendita,aveva proceduto a rimuovere i cerchi in lega e l'autoradio dallavettura, dispositivi invece compresi negli accordi. Se in primo gradoil Tribunale respingeva la domanda attrice e accoglieva le doglianzedell'acquirente, in appello tale statuizione viene ribaltata,procedendo il giudice del merito alla quantificazione del dovutotenendo conto delle mancanze rilevate. Proponeva quindi l'acquirentericorso per Cassazione.


Nel pronunciarsi ricordala Suprema Corte come debba il giudice del merito procedere aquantificazione dei rispettivi mancati adempimenti, attraversol'applicazione di determinati criteri empirici. Inoltre, rispondendoad una delle questioni sollevate dalla ricorrente, rileva come vi siauna differenza sostanziale tra stipula di preliminare edi definitivo di vendita “per il diverso contenuto dellavolontà dei contraenti, che è diretta nel primo caso ad impegnarele parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso altrasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare iltrasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momentosuccessivo alla conclusione del contratto, senza necessità diulteriori manifestazioni di volontà”. L'apprezzamento dellasussistenza dell'una o dell'altra fattispecie contrattuale èriservata al giudice del merito, il quale ha congruamente motivatol'inquadramento giuridico prescelto (definitivo). Infine, secondo laCorte, era corretto il ragionamento del giudice del merito cheriteneva l'inadempimento non sufficientemente grave da giustificareil mancato pagamento del prezzo, né dunque la legittima risoluzionedel contratto, da parte del promissario compratore, perinadempimento.

Data: 17/01/2014 07:45:00
Autore: Licia Albertazzi