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Cassazione e condominio: l'amministratore non risponde per la mancata stipula di contratto di locazione



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 148 dell'8 Gennaio2014.La mala gestiodell'amministratore va provata in corso di causa e, con essa, illegame tra questa e il fallimento delle trattative private. Il meroritardo o l'inadeguatezzadegli interventi manutentivie riparativialle parti comuni dell'immobile non sono di per sé idonei a fondarela responsabilità di questo soggetto a fronte del fallimentodelle trattativeintercorrenti tra un condomino, proprietario di unità immobiliare, eil potenziale inquilino.

Nelcaso si specie il condomino citava per danni l'amministratore,domandando il risarcimento del danno per mancato guadagno derivantedalla stipula di contrattodi locazione.Secondo il ricorrente, l'amministratore avrebbe gestitoin modo non corretto il bene comune, omettendo, tra le altre cose, diriparare in modo tempestivo il portone d'ingresso. In corso di causanon sarebbe stato provato dall'interessato il nesso causaleintercorrente tra la mancata stipula di contratto di locazione e ilritardo nel porre in riparazione il portone d'ingresso dello stabileda parte dell'amministratore. Nella specie la parte interessata nonavrebbe fornito prove in merito alla sussistenza di trattative inessere tra i soggetti, nonché “il loro specifico oggetto e ilfallimento delle stesse”. Per tale motivo il giudice del meritoha correttamente rigettato la domanda del proprietario dirisarcimento del danno.

Nè è passibile dicensura lo stesso giudice, il quale ha compiutamente motivato lapropria decisione riportando il percorso logico-giuridico adottato.Di sua discrezione è l'apprezzamento delle circostanze di fattoaddotte dalle parti, a suo dire non sufficienti da adottare unprovvedimento di condanna nei confronti dell'amministratore.

Data: 27/01/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi