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Cassazione: niente assegno di mantenimento al coniuge che prende in leasing l'auto di lusso



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 129 dell'8 Gennaio2014. La funzione dell'assegno divorzile posto a caricodel soggetto “forte” dell'ex rapporto matrimoniale è quella digarantire all'altro, parte debole, il mantenimento del tenore divita assunto in costanza di matrimonio. Laddove l'ex coniugecreditore possa, con le sue sole forze, provvedere a mantenerlo talesenza interventi di natura esterna, allora la controparte èesonerata dalla corresponsione della somma periodica o, nel casoquesta sia iniziata, può legittimamente interromperla. E'quanto ha statuito la Suprema Corte nella sentenza in oggetto.


Nel caso dispecie l'ex coniuge ha stipulato contratto dileasing per l'utilizzo di un'autovetturadi lusso: tale comportamento, secondol'apprezzamento del giudice del merito – congruamente motivatonella propria decisione – è forte indicatore dell'adeguatezzadei mezzi economici della ricorrente, laquale non sarebbe dunque legittimata a richiedere l'assegno dimantenimento. A tale comportamento si aggiungeva la circostanza chel'ex moglie, potenziale beneficiaria dell'assegno divorzile, avevainiziato una convivenza more uxoriocon un nuovo compagno, il quale era assolutamente in grado diassicurarle un tenore di vita adeguato. Impugnata la sentenza disecondo grado (il cui giudice aveva di fatto escluso l'obbligo acarico dell'ex marito di corresponsione dell'assegno) la Cassazioneenuncia il principio di diritto secondo il quale “l'accertamentodel diritto all'assegno divorzile va effettuato verificandol'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad untenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e chesarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dellostesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsisulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto”.Tale accertamento è svolto discrezionalmente dal giudice del meritola cui motivazione, nel caso di specie, è non è certamentepassibile di censura. Il ricorso è rigettato.

Data: 10/01/2014 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi