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Cassazione e Legge Balduzzi: 2 requisiti per le linee guida in materia di responsabilità medica



Le linee guida, in campo medico, hanno sempre avuto unagrande rilevanza per accertare la sussistenza della responsabilità deisanitari, o per escluderla.

Costituiscono uno dei parametri con cui valutare la condottatenuta dal medico e oggi, dopo l'adozione della L. 189/2012, la c.d. Legge Balduzzi, acquisiscono maggiore importanza.

L'art. 3 della predetta Legge, infatti, recita "... l'esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve".

La norma non specifica quali linee guida debbano essereadottate come parametro al quale rapportare la condotta del sanitario, bensì silimita a specificare che devono essere accreditate dalla comunità scientifica.

Ma la redazione delle linee guida può celare lasoddisfazione di interessi non sempre coincidenti o compatibili con quelli delpaziente.

Ecco perché, la Suprema Corte, con la sentenza n. 46753/2013,ha precisato che le linee guida richiamate dall'art. 3 della Legge Balduzzi,per avere rilevanza nell'accertamento delle responsabilità del medico, devono:

a) indicarei requisiti standard diagnosticoe terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanziadella salute del paziente;

b) nondevono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione,sotto il contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura delpaziente.

Questa interpretazione, però, non elimina i dubbi sortisulla norma in parola, poiché alcuni concetti fondamentali rimangono imprecisie indefiniti.

La Suprema Corte, infatti, rispetto al primo parametronon specifica niente di più di quanto già indicato dalla lettera della norma. Puravendone avuto l'occasione, poi, non ha specificato cosa significa la locuzione“migliore scienza medica” e non ha neanche chiarito quali condizioni debbasoddisfare un comitato scientifico o un gruppo di ricerca, per essere definito“migliore scienza medica”.

Il secondo requisito dettato dalla sentenza dilegittimità, di carattere negativo, atteso che esclude l'applicabilità dilinee guida tendenti non alla tutela del paziente, ma al contenimento dei costi,invece, non costituisce una grossa novità, poiché afferisce ad un principiooramai consolidato in giurisprudenza (Cass. Pen. 8254/2010).

I dubbi interpretativi, quindi, sono destinati a permanere,anche perché la Corte Costituzionale,investita della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 3della Legge Balduzzi, sollevata dal Tribunale di Milano, ha dichiaratoinammissibile il provvedimento di remissione, senza entrare nel merito deifondati rilievi evidenziati dal Tribunale meneghino (Corte Costituzionale,Ordinanza n. 295/2013).

Avv. Gennaro Marasciuolo

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Data: 09/01/2014 12:00:00
Autore: Avv. Gennaro Marasciuolo