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Cassazione: quando è legittimo licenziare il lavoratore appartenente alle categorie protette



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 28426 del 19 Dicembre 2013. E'legittimo licenziare un lavoratore appartenente alle categorieprotette, motivando l'atto in una sopravvenuta inutilitàaziendale del soggetto rispetto alle mansioni in precedenza svolte?Nel caso in oggetto un'orfana di guerra, rientrante tra le categorieprotette dall'ordinamento, veniva assunta da un'azienda che, a suodire, la adibiva a mansioni non compatibili con il suo stato disalute; e che, a seguito di emissione di certificato di inidoneitàmedica, le erano state assegnate nel tempo mansioni sempreminori, sino a giungere al licenziamento impugnato, ritenutodalla stessa illegittimo poiché adottato in violazione della riservaex legge 68/1999 e comunque intimato in un periodo di malattia. Siain primo che in secondo grado di giudizio il giudice del meritoconfermava l'efficacia del licenziamento a partire dal termine delperiodo di malattia. Avverso tale sentenza l'interessatapropone ricorso in Cassazione.


La Suprema Corteinterpreta la portata normativa dell'art. 10 della legge sopracitata, la quale prevede che è possibile procedere al licenziamentodei lavoratori appartenenti alle categorie protette per riduzionedel personale o per giustificato motivo oggettivo, sempreche il numero dei dipendenti abili rimasti sia inferiore allaquota di riserva prevista dalla medesima normativa. Tuttavia, nelcaso di specie, i motivi che hanno spinto l'azienda a licenziare laricorrente esulano da queste circostanze, essendo invece strettamentecollegate alla sua inabilità fisica alle mansioni richieste. Dallerisultanze di causa è emerso che “la prestazione parziale eframmentata che (la ricorrente) era in grado di offrire non potevaessere utilmente impiegata in azienda”. Né era possibileprocedere ad una ricollocazione della risorsa. Il licenziamentointimato per tale causa, considerata un giusto motivo oggettivo, èdunque esente da vizi; né può la Corte di legittimità sindacare lescelte operate dal giudice del merito ove, come in questo caso, lesue motivazioni siano valide e ragionevoli.

Data: 05/01/2014 09:58:00
Autore: Licia Albertazzi