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Cassazione e cose in custodia: quando la responsabilità è esclusivamente del danneggiato



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 28616 del 20Dicembre 2013. La responsabilità da cose in custodia hanatura oggettiva: non occorre cioè l'elemento soggettivodella volontà del custode, essendo responsabile per ogni eventolesivo provocato dal bene sottoposto al suo controllo, a patto che ildanneggiato provi il nesso causale tra condotta e lesione e salvo chelo stesso custode dimostri la sussistenza di caso fortuito. Ilcaso fortuito è l'evento esterno, eccezionale e imprevedibile,idoneo a diminuire o recidere il nesso causale tra condotta edevento. La giurisprudenza nel tempo ha interpretato il concetto dicaso fortuito estendendone la portata, arrivando a comprendervi anchelo stesso comportamento colposo del danneggiato.

Nelcaso in oggetto la Suprema Corte ha confermato la decisione adottatain fase di merito, ritenendo insussistente la responsabilità in capoal gestore dell'impianto sciistico per le lesioni riportate dallosciatore che, a causa della propria condotta imprudente –dimostrata in corso di causa – ha impattato contro il cordolo; leprove prodotte hanno convinto il giudice del merito che la condottaabnorme del danneggiato, colpevole di aver tenuto una velocitàtroppo elevata rispetto alle caratteristiche della pista erelativamente alle circostanze del caso, è stato l'unico elementoconcorrente nella produzione dell'evento dannoso. Nessuna mancanza ècontestabile al gestore dell'impianto, il quale ha provveduto alcorretto mantenimento della pista, segnalando in modo idoneo ognizona e adottando le misure di prevenzione adeguate, compresal'altezza del cordolo, ritenuta corretta rispetto alla scarsitàdelle precipitazioni nevose di quella stagione.

Data: 20/01/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi