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Nessun compenso extra per i lavori se non concordato in assemblea



Luana Tagliolini: “L'attività dell'amministratore, connessaed indispensabile all'espletamento dei suoi compiti istituzionali e nonesorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compresa, quanto alsuo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimentodell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve,pertanto, essere retribuita a parte”.

Niente onorari aggiuntivi per l'amministratore, in quanto ilcompenso pattuito comprende tutte le prestazioni inerenti al suo mandato, salvoche l'assemblea non disponga diversamente.

Nessuna novità neanche dal fronte della legge di riforma,limitandosi a prevedere che l'amministratore, all'atto dell'accettazione dellanomina e del suo eventuale rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena dinullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso perl'attività svolta (art. 1129, comma 14 c. c novellato) mentre è rimastoimmodificato l'art. 1135, n. 1 c.c. riguardo alla conferma dell'amministratoree all'eventuale sua retribuzione da leggersi alla luce dell'art. 1709 c.c. aisensi del quale il mandato si presume oneroso.

Il principio anzidetto - pacifico in giurisprudenza (cfr.Cass. civ. n. 10204/2010) - è stato applicato dal Tribunale di Bologna (sent.del 12 giugno 2013), all'eccezione mossa dal condomino che, nell'impugnare ilrendiconto deliberato in assemblea, contestava le somme percepitedall'amministratore, oltre al compenso ordinario, per l'attività amministrativainerente ad alcuni lavori straordinari di manutenzione dell'impianto elettricoe di tinteggiatura del vano scale.

L'attività dell'amministratore, connessa e indispensabileallo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandatocon rappresentanza, deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito almomento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa didurata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte a meno chel'assemblea non decida diversamente. Il compenso è di regola onnicomprensivo.

Il Giudice, pertanto, non può distinguere, ai fini delriconoscimento di un compenso ulteriore, fra gestione ordinaria estraordinaria, dovendo limitarsi alla valutazione circa la legittimità delledelibere assembleari, senza poter entrare nel merito delle stesse e senza sostituirsi all'assemblea nelriconoscimento di compensi extra.

Per cui, qualora dalle deliberazioni adottate dall'assembleain materia non ci siano determinazioni specifiche e/o contrarie, applicherà lapresunzione di onnicomprensività del compenso.

Sepertanto il compenso extra non è stato concordato in sede di conferimento delmandato (Cass. sent. n. 7057/2009) nè in sede di delibera assembleare diapprovazione dei lavori(Cass. sent. 28734/2008), non è legittimamente pretendibile dal momento che l'esecuzionedei lavori straordinari rientra tre le attribuzioni di cui all'art. 1130, n.4.

Nonbisogna infatti confondere le mansioni straordinarie, che esulano da quelleindicate negli articoli 1130 e 1131 c.c., con i la vostri straordinari cheinvece vi sono compresi.

Data: 28/12/2013 11:00:00
Autore: Luana Tagliolini