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Cassazione: in merito al termine per la denuncia dei gravi difetti di costruzione. La responsabilità ex art. 1669 codice civile



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 28202 del 17 Dicembre 2013. Aisensi dell'art. 1169 cod. civ. il committente ha unanno di tempo perdenunciare le gravi difformità all'appaltatore, termine che decorredal momento della scopertadel vizio,al fine di ottenerne la messa in pristino e/o il risarcimento deldanno subito. Ma, in termini pratici, cosa si intende per “momento della scoperta”? Ancora una volta la Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti legati alla molteplicità della casistica.

Ilcaso in oggetto offre lo spunto argomentativo giusto per ricavarneuna regola generale. Precisa la Cassazione che “lasentenza impugnata ha dedotto la gravità dei difettisulla scorta della ctu, definendoli difetti strutturali la cuieliminazione dovrebbe comportare la demolizione e ricostruzione deisolai, intervento costoso e disagevole”. Lascoperta sarebbe avvenuta in corso di causa, poiché soltantoattraverso una consulenza tecnica specifica e approfondita ilcommittente avrebbe potuto rendersi pienamente conto della gravitàdell'inadempimento. La scopertadel vizio, momentogiuridicamente rilevante – da esso decorre il termine annualeprevisto dall'art. 1669 cod. civ. - “deve effettuarsi conriguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causaledi essi con l'attività espletata. (…) la conoscenza completa,idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersiconseguita (…) solo all'atto di acquisizione di idonei accertamentitecnici”. La circostanza, nelcaso di specie, che fossero state poste in essere già precedenticontestazioni tra le partisupporta ancor più la logicità del decorso del termine proprio dalgiorno in cui sono state posti in essere accertamenti tecnicispecifici, tali per cui il committente abbia potuto raccogliere tuttigli elementi necessari al fine di esprimere un giudizio diinadempimento contrattuale.

Eccodunque individuato il criteriogenerale per stabilire daquando decorre il termine prescrizionale di cui all'articolo citato:“per giurisprudenza costante, il termine di un anno perla denunzia non coincide con la manifestazione esteriore bensì colmomento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado diconoscenza non solo dell'entità, ma soprattutto delle causetecniche, al fine di individuare le responsabilità”.

Resta riservato algiudice del merito il giudizio circa la reale sussistenza dei vizi,di una gravità tale da fondare la responsabilità ex art. 1169 cod.civ.; né la motivazione, nella sentenza impugnata, è affetta -secondo la Suprema Corte – da illogicità o irragionevolezza.Infine, è corretto addossare in via solidale il risarcimentodel danno sia all'azienda esecutrice dei lavori, sia alprofessionista col ruolo di direttore degli stessi lavori “quandosi tratti di individuare il responsabile nel quadro di un rapportooggettivamente unico”.

Data: 15/01/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi