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Tutela degli albergatori: obblighi dell'ENEL (e delle aziende operanti in regime di monopolio)



di Licia Albertazzi - Contratto di somministrazione dienergia elettrica: Corte di Cassazione Civile, sezione terza,sentenza n. 26354 del 25 Novembre 2013.

Quali sono le fonti normative diriferimento e quali obblighi gravano sull'impresa italiana operantein regime di monopolio?

Il ricorrente sostiene diessere ormai l'unico utente, nell'area delimitata, con medesimecaratteristiche delle altre parti contrattuali (gestori di alberghi)a fornire a titolo di comodato d'uso un locale adibito acabina elettrica. Gli altri utenti, stipulanti contratto di fornituraelettrica in epoca successiva, usufruiscono del servizio senza piùnecessità di tale locale. Chiede l'albergatore che l'Enel rilascitale locale, essendo venuta meno la causa stessa del comodato, eche inoltre l'azienda corrisponda al proprietario una somma a titolodi risarcimento del danno.

La domanda dirisarcimento del danno proposta dall'albergatore viene accolta inprimo grado, ma l'appello dell'Enel nega tale risarcimento. Ilprivato si rivolge quindi alla Suprema Corte. Dopo aver ricostruitole basi storico-normative dei poteri e degli oneri gravanti sulleaziende operanti in regime di monopolio, la Cassazione individua unaprecedente pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 1232 del 23/01/2004)la quale, mutando l'orientamento allora consolidato, ha affermato che“l'obbligo di legge di cui all'art. 2597 c.c. è espressamenteriferito alla stipulazione, cioè al momento genetico del contratto.(…) Della fase di esecuzione del contratto, dopo la suadoverosa conclusione secondo le condizioni praticate dal monopolistaalla generalità degli utenti, non si occupa più né l'art. 2597c.c., né altra disposizione codicistica”.

La particolarità di talesituazione consiste appunto nelle caratteristiche del contratto disomministrazione elettrica, qualificato come contratto di durata,“caratterizzato dall'unicità del contratto ma funzionalmentecostituito non già da un'unica prestazione, ma da una pluralità diprestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo deltempo, del bisogno del creditore”. Nell'ipotesi di specie siconfigurerebbe un nuovo momento genetico, dettato appuntodalla particolarità propria del contratto di somministrazione, cheavrebbe dovuto ipso iure adeguare tutti i contrattiqualificati come simili già in essere nella zona interessata. Ondederiverebbe una violazione del principio di uguaglianza, imposto perlegge, con conseguente fondamento di pretesa di risarcimento deldanno. Risarcimento che nello specifico dovrà essere quantificatodal giudice del merito. Per questi motivi il ricorso è accolto e lasentenza cassata con rinvio.

Il principio didiritto enunciato dalla Corte: “il mutamento delladisciplina giuridica interferente sui singoli contratti diutenza/somministrazione (nella specie di energia elettrica), inquanto derivante da fonte legittimata e idonea ad integrare ilregolamento contrattuale tramite il meccanismo previsto dall'art.1339 c.c., introduce un nuovo momento genetico del rapporto diutenza/amministrazione (in relazione al segmento contrattuale oggettodella clausola integrativa o sostitutiva ex art. 1339 citato) chesegna anche un nuovo momento genetico dell'obbligo di parità ditrattamento, in forza del quale il monopolista è tenuto, ovespecificamente richiesto dall'interessato, ad applicareuniformemente, in situazioni omogenee, a tutti i consumatori lemedesime nuove condizioni generali di utenza/somministrazione”.


Fonti normative diriferimento: art. 2597 codice civile (obbligo di contrarre nel casodel monopolio); art. 1339 codice civile (inserzione automatica diclausole); art. 1341 codice civile (condizioni generali dicontratto); art. 1342 codice civile (contratto concluso mediantemoduli o formulari); Legge n. 1643 del 6 Dicembre 1962 (sullemodalità di erogazione dell'energia elettrica).

Data: 27/12/2013 09:28:00
Autore: Licia Albertazzi