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Cassazione e infortuni sul lavoro: è possibile liquidare in via autonoma il danno morale?



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 28137 del 17 Dicembre 2013. Ilcaso in oggetto contempla una controversia in tema di modalità dirisarcimento del danno subito da un lavoratore a seguito diinfortunio in itinere: l'operaio era rimasto folgorato e in corso di causa era stata accertata la carenza di un piano di lavoro adeguato per salvaguardare l'incolumità degli addetti ai lavori. Nel liquidare il danno, la Corted'appello territorialmente competente ha utilizzato singole vocidistinte, individuando tre sottocategorie del danno nonpatrimoniale: danno morale, danno biologico, danno estetico ealla vita di relazione. Secondo il ricorrente datore di lavoro ilgiudice del merito avrebbe errato nell'operare tale distinzione,essendo ormai principio consolidato che la liquidazione del dannoalla salute debba essere effettuata in un'unica soluzione, ondeevitare una duplicazione del risarcimento medesimo.

La censura, secondo laCassazione, è priva di fondamento. Motivando adeguatamente ognisingola voce di danno la Corte d'appello ha permesso unaricostruzione trasparente dell'iter logico adottato a mezzo dellerisultanze di causa. E' dunque possibile, per il giudice, procederealla liquidazione del danno morale in maniera autonoma,rappresentando lo stesso uno degli aspetti della macro categoria“danno non patrimoniale”, “laddove la motivazione delprovvedimento evidenzi le caratteristiche dell'uno e dell'altro,dovendosi ritenere il primo –cioè il danno biologico- la lesione all'integrità fisica in senso stretto e ilsecondo il mero turbamento dello stato d'animo”. Ciò noncontrasterebbe con il carattere dell'unicità del danno nonpatrimoniale, previsto all'art. 2059 codice civile, e con ilcorrelativo principio di non duplicazione del risarcimento. Ilcriterio risolutivo adottato dalla Suprema Corte trova fondamentoaltresì nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea(CEDU), ratificata dall'Italia a mezzo legge 190/2008, in quantol'integrità morale rappresenta la “massima espressione delladignità umana”.

Data: 23/12/2013 09:30:00
Autore: Licia Albertazzi