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Cassazione: è reato di falso ideologico indicare un falso nome per la decurtazione dei punti patente



La Corte diCassazione, con sentenza n. 46326 del 2013, ha ricordato che rischia unacondanna per falso ideologico l'automobilista che fornisce alle autorità competentiil nominativo di un altro soggetto come guidatore dell'autoveicolo per sottrarsialla decurtazione dei punti sulla patente.

Il caso preso in esame dai giudici dellaV Sezione Penale della Corte di Cassazione,vede come protagonista una donna che comunicava alla Polizia Municipaledi Roma - in due occasioni - che alla guida di distinte autovetture a leiintestate, all'atto dell'accertamento di infrazioni al codice della strada, sitrovava un altro soggetto. Il soggettoindicato dalla donna, che effettivamente si occupava in quel periodo, dietrocompenso, di accompagnare a scuola i figli della signora e di andarli ariprendere, utilizzando l'auto della donna, aveva ricevuto le conseguenticomunicazioni attestanti la decurtazione di puntidalla patente di guida a seguito di accertati illeciti amministrativi(l'imputata aveva invece provveduto al pagamento delle correlate sanzionipecuniarie); tuttavia, l'uomo aveva palesato immediatamente la propriaestraneità agli addebiti, commessi in zone della città ed in orari noncompatibili con le incombenze che egli normalmente curava per conto dellasignora.

I giudici dilegittimità precisano che "la convinzione della donna che alla guida delledue vetture si trovasse l'uomo, (...), è infatti esclusa dal rilievo che ella,il (...) di quello stesso anno, adottò un comportamento identico, inviando alcompetente Comando di Polizia Municipale due dichiarazioni analoghe nelle qualisegnalava appunto di non essere stata lei a condurre le auto in questione,bensì lo stesso (OMISSIS): come sottolineato nella pronuncia del Tribunale,"le dichiarazioni in discorso sono state rese non contestualmente, bensìin due diverse occasioni ed alla distanza temporale di circa due mesi, il checonsente, in sede di valutazione, di escludere tanto l'eventualità di un errore,quanto la buona fede della stessa (OMISSIS), la quale, in un arco temporale cosìampio, avrebbe ben potuto rivolgersi allo (OMISSIS) per chiarire insieme itermini della vicenda".

Ineccepibile - silegge nella sentenza - è il conseguente sviluppo motivazionale della sentenzadel giudice di prime cure, sul piano logico, laddove si rappresenta che i fatti"vanno considerati congiuntamente alla condotta di seguito tenuta dall'odiernaimputata, la quale - stando alle ricevute depositate - nel luglio 2004 haprovveduto al pagamento delle predette sanzioni pecuniarie, facendo poipervenire allo (OMISSIS) copia delle relative quietanze. Un similecomportamento - pur ove ingenerato, come sostiene la parte civile, dai continuiinterpelli e richieste di chiarimenti che lo (OMISSIS) aveva già rivolto alla(OMISSIS) - porta a ritenere che le mendaci dichiarazioni scritte, rese allaPolizia Municipale dall'imputata, non sono state fornite allo scopo di rendersiesente dalle obbligazioni economiche conseguenti alle due contravvenzioni, bensìerano orientate (fin dall'inizio, oppure dall'evolversi della vicenda) a conseguireun diverso "ingiusto profitto con altrui danno", come è da riteneresia stato, verosimilmente, quello di non subire lei stessa od altro suofamiliare facente uso delle due autovetture in questione decurtazioni dipunteggio dalla propria patente di guida".

Data: 20/12/2013 08:30:00
Autore: L.S.