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INPS: operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens



L'INPS, con circolare n. 174 del 13 dicembre 2013, fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazionidi conguaglio, riferite ai contributi previdenziali e assistenziali, che devonoessere effettuate dai datori di lavoro che operano con il flusso UniEMens.

L'Istituto -precisando che per effetto di talune particolari normative puòrisultare necessario pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibilecontributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997), applicare con esattezza lealiquote correlate all'imponibile stesso, imputare, all'anno di competenza, glielementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenticontributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio2014 - interviene in merito a:

1) variabilidella retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);

2) massimalecontributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;

3)contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;

4) conguaglisui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;

5) "fringebenefits" esenti non superiori al limite di Euro 258,23 nel periodod'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);

6) autoaziendali;

7) prestitiai dipendenti;

8) conguagliper versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

9)rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

10) operazionisocietarie.

In attuazione di quanto contenuto dalladeliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvatacon D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro - si legge nella circolare - potrannoeffettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denunciadi competenza del mese di "dicembre2013" (scadenza 16/1/2014), anche con quella di competenza del mesedi "gennaio 2014"(scadenza 17/2/2014 - il 16/02 cade di domenica), attenendosi alle modalitàindicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato,peraltro, che dal 2007 - precisa l'Istituto - i conguagli possono riguardareanche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente chele relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2014" (scadenza 17 marzo2014 - il 16 marzo cade di domenica), senza aggravio di oneri accessori. Restafermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sullecomponenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014.

Data: 18/12/2013 11:00:00
Autore: L.S.