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Animali sulla carreggiata: niente risarcimento se l'evento non è prevedibile



di Luigi Del Giudice - Il sinistro stradale causato dalla presenza della volpe suun tratto di strada rappresenta un fattocausale e non prevedibile che non fa sorgere alcun obbligo di attivazione acarico della Regione o dell'Anas. In particolare la Cassazione con sentenza27801 dell'11 Dicembre 2013, precisa che in tema di responsabilità della P.A. per insidie stradali, dovendosiancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilitàcon l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in ungiudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo diprevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani chepossono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado diimprobabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, inpratica, ai fatti imprevedibili. (Cass. n. 19974/2005).

Pertanto lapresenza della volpe sulla strada è da ascriversi a circostanze causali e nonprevedibili. La mancata efficacia causale,riconosciuta all'assenza di recinzioni o segnalazioni, è adeguatamente motivatacon riferimento al luogo in cui è avvenuto il sinistro e anche con l'assenza diprecedenti fenomeni simili nello stesso punto di strada.

Dott. Luigi DelGiudice

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Data: 17/12/2013 08:50:00
Autore: Luigi Del Giudice