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Cassazione e controversia assicurativa: correlazione tra vizio del fumo ed esposizione all'amianto di un lavoratore dell'Ilva



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27522 del 10 Dicembre2013. Nell'ambito di una controversia vertente circa l'entitàdel premio assicurativo versato dall'Inail a favore deisuperstiti di un operaio impiegato all'Ilva, la Suprema Corte enunciaun importante principio: il vizio del fumo, accertato in corsodi causa, non è idoneo ad interrompere il nesso causale sussistentetra l'esposizione continua all'amianto da parte dell'operaio e lapatologia neoplastica contratta che lo ha condotto al decesso.

Soffermandosiprima su aspetti strettamente assicurativi, secondo cui “la“spesa dell'assicurazione” è soltanto la spesa effettiva (…)ed i premi sono imposti al datore di lavoro, in funzione esclusivadel finanziamento della medesima spesa e del conseguente equilibriofinanziario della gestione, a prescindere da qualsiasi considerazionerelativa alla colpa degli stessi datori di lavoro”,confermando che tra gli oneri assicurativi rientranosicuramente quelli relativi agli infortuni sul lavoro(infatti, “l'intero sistema finanziario dell'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali poggia sul principio di proporzionalità dei contributialla pericolosità o sinistrosità dell'attività esercitatadall'imprenditore”) la Cassazione si sofferma compiutamente suuna specifica doglianza: il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata poiché, a dire del ricorrente, il giudice del merito nonavrebbe tenuto adeguatamente conto di tutti gli elementi probatori.

L'analisiprobatoria – per tutto ciò che concerne le modalità diassunzione e l'attendibilità delle prove stesse – è attivitàesclusivamente riservata al giudice del merito, il quale devedare riscontro del proprio convincimento, risultato di correlazionetra elementi uniti da un determinato processo logico, nellamotivazione della decisione. La Cassazione deve verificare laragionevolezza e la completezza di tale motivazione e, ove essa vadaesente da vizi formali, non può certo sindacarne la sostanza. Nelcaso di specie il giudice di merito ha correttamente motivato lasoluzione adottata, prendendo in esame tutte le circostanze del caso(tra le quali l'esposizione prolungata all'amianto); così chesarebbe stato raggiunto un ragionevole grado di certezza dicorrelazione tra l'esposizione continuata e l'insorgere dellamalattia neoplastica, non rilevando allo stato la circostanza che illavoratore fosse anche un accanito fumatore.

Data: 24/12/2013 11:05:00
Autore: Licia Albertazzi