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Contratto di agenzia: Cassazione, risoluzione e risarcimento del danno



di Licia Albertazzi - La circostanza di aver ricevutol'indennità di fine rapportonon preclude all'agente di esperire azione volta al risarcimentodei danni subiti. Se in primo e in secondogrado il ricorrente ottiene l'accertamento della sussistenza dicontratto di agenzia e la risoluzionecontrattuale per inadempimento dellacontroparte – società con la quale aveva stipulato accordo dipromozione commerciale – gli vengono tuttavia negate altrecorresponsioni, consistenti in diverse indennità concernentispecificamente il rapporto di agenzia.

Nei ricorsiprincipale e incidentale proposti alla Suprema Corte vengonosollevate diverse questioni, tra cui il difetto di motivazione delladecisione del giudice del merito relativamente all'accertamentoconnesso alla pronuncia di risoluzione contrattuale. In materia dionere della prova, afferma la Suprema Corte (sentenza n. 27294 del 5 Dicembre 2013. ) che “in tema dicontratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco ilcontratto per un'inadempienza che ritiene imputabile all'agente, chenon consenta una prosecuzione neanche provvisoria del rapporto (…)è onere del proponente dimostrare l'anomalia della contestatadiminuzione di affari”. Ciò in ossequio al principio della“riferibilità o vicinanza o vicinanza o disponibilità deimezzi di prova”. Infine,all'agente che abbia ottenuto risoluzione del proprio rapporto dilavoro spetta sia l'indennità di mancato preavviso sia l'indennitàsuppletiva di clientela, non essendo l'una preclusiva dell'altra,“finalizzata al compenso indennitario del particolarepregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delleprovvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dallaperdita della clientela procurata al preponente nell'ambito delrapporto di agenzia”. Dueindennità diverse – per finalità differenti - seppur con identicipresupposti, che vannoquindi integralmente e separatamente corrisposte all'agente.

Data: 26/12/2013 11:26:00
Autore: Licia Albertazzi