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Cassazione: illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata del dipendente in ferie che si rende irreperibile



La Corte diCassazione, con sentenza n. 27057 del 3 dicembre 2013, ha affermato sì ildiritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltantoa una riconsiderazione delle esigenze aziendali ma ha al contempo ritenuto chele modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso. "Ciòpresuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioèad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delleferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, adessere reperibile durante il godimento delle ferie (...) Il lavoratore èinfatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferieche ritenga più utili (salva la diversa questione dell'obbligo di preservare lasua idoneità fisica, Cass. sez.un.n.189282), mentre la reperibilità dellavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contrattoindividuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratorein ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive."Il caso preso in esame dai giudici di legittimità vede come protagonista unlavoratore licenziato per non aver adempiuto, durante un periodo di ferie, a dueordini di riprendere servizio.

Il datore dilavoro sosteneva che il lavoratore era tenuto, da una precisa norma delcontratto collettivo, ad essere reperibile ed il fatto che non vi avesseprovveduto rendeva automaticamente conosciute tutte le comunicazioni inviateglial domicilio inizialmente dichiarato, benché non ritirate affermando che ildatore di lavoro manteneva sempre il potere di revocare le ferie già concesse eil non aver adempiuto all'obbligo di presentarsi al lavoro rendeva illegittimala condotta contestata.

Evidenziava ildatore che l'art. 23 del c.c.n.l. di comparto prevedeva tra i doveri deldipendente quello di "comunicare all'Amministrazione la propria residenzae, ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamentodelle stesse". Ne conseguiva che il dipendente in ferie fosse tenuto acomunicare la sua dimora temporanea ed i successivi eventuali mutamenti.

La normacontrattuale invocata - precisa la Suprema Corte - "tutela il diritto deldatore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare comunicazioni al dipendentenel corso del rapporto di lavoro e non già, stante la natura costituzionalmentetutelata del bene, ivi comprese le connesse esigenze di privacy, durante illegittimo godimento delle ferie (che il lavoratore è libero, salvo diversepattuizioni, di godere secondo le modalità e nelle località che ritenga piùcongeniali al recupero delle sue energie psicofisiche), risolvendosi l'oppostainterpretazione in una compressione del diritto alle ferie, costringendo illavoratore in viaggio non solo a far conoscere al datore di lavoro i luoghi etempi dei suoi spostamenti, ma anche ad una inammissibile e gravosa attività dicomunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi spostamenti." In merito, poi, al fatto che il datore avevail diritto di richiamare dalle ferie il dipendente con ordine per quest'ultimovincolante, permanendo, anche durante il godimento delle ferie, il potere deldatore di lavoro di modificare il periodo feriale anche a seguito di unariconsiderazione delle esigenze aziendali, come previsto dall'art. 18 delc.c.n.I. che prevede la possibilità per il datore di lavoro di interrompere osospendere il periodo feriale già in godimento, i giudici di Piazza Cavour,evidenziano che non vi è, nell'art. 18 del CCNL invocato dal datore di lavoro,alcuna norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore dilavoro di interrompere o sospendere II periodo feriale già in godimento,risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di cui al comma 11"Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motividi servizio", che nulla dice circa le modalità con cui l'interruzione o lasospensione possa essere adottata e debba essere comunicata.

Data: 12/12/2013 09:30:00
Autore: L.S.