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Cassazione: il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Legittimità del conseguente licenziamento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 27128 del 4 Dicembre 2013.Nel pubblico impiego vige la regola generale secondo la qualel'intero procedimento disciplinare nei confronti deidipendenti (quindi, verso il solo personale non dirigenziale; laresponsabilità dirigenziale è questione diversa rispetto a quelladisciplinare) si svolge all'interno della stessa pubblicaamministrazione. Tale procedimento è di competenza di un ufficiopreposto, previsto per legge. Sempre di competenza di quest'ufficio èl'irrogazione delle corrispondenti sanzioni disciplinari, adeccezione del rimprovero verbale e la censura. Tale statuizione ècontenuta nel d. lgs. 165/2001 (“norme generali sull'ordinamentodel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”),all'articolo 55. Questa disciplina è stata ora novellata dal d. lgs.150/2009, non applicabile al caso di specie poiché verificatosi inperiodo antecedente la sua entrata in vigore. La normativa citata,per stessa previsione legislativa, ha carattere inderogabile;ne consegue che essa non può essere modificata nemmeno dallacontrattazione collettiva, salvo ipotesi specifiche.

Nel caso in oggetto,coinvolgente un medico e la struttura sanitaria pubblica diappartenenza, il primo impugnava il licenziamento intimatogli dallaseconda poiché il relativo procedimento disciplinare – sfociatonell'irrogazione della massima sanzione prevista – sarebbe statotenuto non dall'ufficio preposto, così come previsto per legge(Ufficio Procedimenti Disciplinari) ma dal Direttore Generale.Rigettata la domanda nel merito, il medico licenziato ricorre inCassazione. Ricorda la Corte come nel pubblico impiegocontrattualizzato e, per ciò che qui interessa, anche in ambitodi sanitario, trova attuazione la normativa di cui sopra; il giudicedel merito ha errato nell'esegesi normativa, integrando violazione dilegge. Di conseguenza, “ilprocedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto ufficio èillegittimo e la sanzione è affetta da nullità”.Ilricorso del medico è accolto e la Suprema Corte rinvia per ladecisione al giudice d'appello.

Data: 11/12/2013 10:20:00
Autore: Licia Albertazzi