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Cassazione: è corretto applicare, in corso di causa, la sanzione amministrativa al reato depenalizzato



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 27225 del 4 Dicembre 2013. Ilcaso di specie offre uno spunto di riflessione interessante in meritoall'applicazione retroattiva della rispettiva sanzione amministrativain tema del c.d. processo di depenalizzazione. Tale effetto,in base al quale all'illecito commesso in un momento precedenteall'entrata in vigore della normativa modificativa di fattispecie dapenale ad amministrativa (modifica intervenuta quando il processopenale non era ancora concluso) va interpretato in combinato dispostocon il principio del favor rei.Questo principio cardine del nostro ordinamento penale prevede che,al sopravvenire di normativa (penale o depenalizzatrice) maggiormentefavorevole per l'imputato, va data prevalenza alla sanzione meno“aggressiva”. L'intervenuta depenalizzazione del d. lgs. 58/1998- in materia di illeciti connessi all'attività di intermediazionefinanziaria - costituisce sicuramente ipotesi favorevole agliaccusati. Per tale motivo, il giudice del merito ha correttamenteapplicato l'intervenuta normativa che contempla l'applicazione disanzione amministrativa invece della penale. Inoltre, secondo laCassazione, “il nucleo di disvalore del fatto-reato è rimastoimmutato (…). Correttamente, quindi, la Corte territoriale haaffermato che risponde del reato depenalizzato anche chi ha commessola violazione di cui all'art. 187bis co4 del d. lgs. n. 58/98, primadell'entrata in vigore della legge n. 62/05, allorchè il relativoprocedimento penale non sia stato definito”.

Circostanza di fatto,oggetto della presente trattazione, è l'acquisto di azioni daparte di un operatore di borsa, avvenuta attraverso lo sfruttamentodi informazioni privilegiate ottenute dallo stesso proprio acausa dell'impiego svolto. L'autorità garante (Consob) procedevaconseguentemente ad irrogare una sanzione amministrativa pari a150.000 euro, con contestuale confisca dei beni costituenti ilprodotto dell'illecito posto in essere. Rigettate nel merito ledoglianze, l'interessato propone ricorso in Cassazione. Il ricorsoviene rigettato per i motivi sopra esposti, nonché, nel merito, peril fatto che secondo la Cassazione “ai fini della sanzionabilitàdella violazione addebitata rileva non l'acquisizione dolosa dellanotizia privilegiata bensì il possesso e l'utilizzazionedi un'informazione privilegiata in chi - conoscendo opotendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattereprivilegiato delle stesse - compie taluno dei fatti descritti nellanorma, la cui sussistenza è stata regolarmente verificata”.

Data: 09/12/2013 16:30:00
Autore: Licia Albertazzi