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Docenti precari iscritti fuori provincia: il Tribunale di Roma si pronuncia in merito alle modalità di inserimento in graduatoria



di Licia Albertazzi - Si ringraziano sentitamente l'Avv.Salvatore Farina e l'Avv. Paolo De Marco - Studio Legale Chilosi, i quali hanno segnalato alla redazione la sentenza in oggetto,rendendone possibile il commento e la condivisione con tutti ilettori di Studio Cataldi.



Tribunale di Roma,sezione lavoro, sentenza del 30 Ottobre 2013. Al fine dicomprendere al meglio la portata giuridica della sentenza in commentooccorre una seppur breve duplice premessa: a seguito del processo diprivatizzazione del pubblico impiego,che dagli anni '90 ha interessato il nostro Paese, salvocategorie particolari di pubblici impiegati (come, ad esempio, imagistrati) regola generale è che giudice dei rapporti di lavoro siail giudice ordinario. Ulteriore intervento legislativo (legge167/2009 di conversione del d.l. 134/2009) ha introdotto nel nostroordinamento, come metodo di redazione di graduatoria a seguito dipubblico concorso, il c.d. “criterio dell'inserimento apettine”: si tratta di una modalità di redazione digraduatorie a seguito di esperimento di pubblico concorso basatasulla valutazione sia dell'anzianità di graduatoria maturata dalcandidato sia dal punteggio effettivamente ottenuto dallo stesso insede concorsuale.

Nel caso di specie allaricorrente, docente abilitata formulante domanda di inserimento nellegraduatorie “ad esaurimento relative alla scuola primaria,relative a tre diverse province, tra cui Roma” tale criterionon è stato applicato. La conseguenza diretta è statal'assegnazione di una posizione non utile ai fini della stipula dicontratto a tempo indeterminato, eventualità che al contrario sisarebbe verificata se fosse stato applicato il criterio di cui sopra.


Il parallelo ricorso alTAR è stato vinto dalla ricorrente, ed il giudice amministrativo hasospeso l'efficacia del decreto ministeriale di approvazione dellagraduatoria; inoltre, La Corte Costituzionale, in pendenza di causa,ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il decreto legge134/2009, applicato al caso in oggetto - “secondo il quale idocenti vengono inseriti nelle graduatorie di altre province, diverseda quella prescelta, dopo l'ultima posizione di III fascia” -nella parte in cui prevede la penalizzazione dei docenti inseriti inliste provinciali diverse da quelle di residenza poiché, di fatto,utilizzando un mero criterio di anzianità si travisal'intento stesso della normativa, cioè la promozione del merito.


All'intervento dellaCorte Costituzionale non è tuttavia seguito adeguamento operativoda parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte; per tale motivo èstato adito il Tribunale di Roma, in qualità di giudice del lavoro,al fine di veder condannata l'amministrazione all'assunzione dellaricorrente, in quanto risultante vincitrice in base alle intervenutecassazioni giudiziali. Secondo il Tribunale “effettivamente laricorrente, ove fosse stata inserita “a pettine”, vale a diresecondo il criterio di merito del punteggio maturato in precedenza,indipendentemente dalla provincia di provenienza, si sarebbecollocata nelle posizioni sopra indicate”, cioè in posizioneutile alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato.“L'inserimento in graduatoria comporta anche l'immissione inruolo della ricorrente”. Ogni tipo di eccezione proposta dalMiur in sede civile, in quanto sostanzialmente di naturaamministrativa, non può trovare accoglimento presso il presentegiudice del merito. Il ricorso viene accolto e la pubblicaamministrazione condannata all'immissione a ruolo dellaricorrente.


Si tratta di un importanteprecedente per tutti quei soggetti che, come il docentecoinvolto, hanno subito il medesimo trattamento discriminatorio.

Data: 05/12/2013 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi