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Consiglio di Stato: Un vicolo cieco va considerato come strada privata soggetta ad uso pubblico.



Dott. Emanuele Mascolo - Il Consiglio di Stato con la Decisione n. 5596 del 25 novembre 2013 ha rigettato il ricorso avverso una Sentenza del T.A.R. Campania - Napoli (Sezione VIII, n. 5906 del 1° giugno 2007).

Il caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada è nato dalla presentazione di una DIA (Denuncia di Inizio Attività) per l'apertura di una strada, di cui il titolare di un immobile riteneva che fosse privata.

Il T.A.R. in primo grado rigettò il ricorso in considerazione di alcune caratteristiche urbanistice del Comune interessato e rilevando anche una carenza probatoria.

Dinanzi al Consiglio di Stato l'interessato ha fatto rilevare quanto segue: 1) l'eccesso di potere e difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e ss. D.P.R. n. 380/2001; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 126/1958 e successive modificazioni e dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/1992; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost., dell'art. 832 c.c..

Nel respingere il ricorso Il Consiglio di Stato ha sottolineato che seppur la giurisprudenza costante in merito ritiene che, "una strada a vicolo cieco, che non congiunga quindi due strade e non svolga funzione di collegamento a fini di circolazione di veicoli e pedoni, non possa essere qualificata come strada privata soggetta a uso pubblico" (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 1059, TAR Veneto, Sez. II, 24 gennaio 2008, n. 169, TRGA, Trento, 13 gennaio 2012, n. 15), senza ombra di dubbi il vicolo, nel caso di specie, va considerato come strada pubblica, in quanto usufruisce dei vari servizi pubblici comunali ed è corretto quindi " l'inquadramento del vicolo come strada privata di uso pubblico."

In questo ultimo senso il Consiglio di Stato ha richiamato la Sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705, la quale fa riferimento " all'attività di manutenzione effettuata dall'ente, all'inclusione nella toponomastica cittadina con attribuzione di numerazione civica e, infine, alla mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima."


Data: 04/12/2013 09:00:00
Autore: Emanuele Mascolo