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Cassazione: Non può considerarsi demansionamento lo spostamento del dirigente per esigenze economiche dell'azienda



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 26516 del 27novembre 2013.

Non si può configurare un'ipotesi di dimensionamento nel semplice fatto che un primario sia stato allontanato dal reparto in cui da tempo operava per essere stato nominato dirigente di un dipartimento dove veniva di fatto lasciato inoperoso.

Nel caso di specie, il primario era stato allontanato dopo la soppressione dell'unità organica di riferimento ed era rimasto inoperoso nelle more della transizione.

Come spiega la Corte il conferimento alprofessionista di un incarico dirigenziale ad hoc, che pure locostringe all'inattività, deriva da fattorinon dipendentidall'amministrazione come le esigenze di bilancio che costringonola Regione all'accorpamento dei reparti ospedalieri.

L'incarico didirigente (nella specie di un dipartimento per la prevenzione e l'etàevolutiva) rappresentava in quel determinato momento l'unicomodoper evitare di assegnare il dipendente ad incarichi di sottordine,stante l'impossibilità di adibirlo ad altri incarichi dirigenzialigià ricoperti e che presupponevano una specifica professionalitàdiversa da quella posseduta dal ricorrente, il tutto nel quadro diuna situazione venutasi a creare per cause indipendenti dalla volontàdatoriale che aveva dovuto attuare il programma di riorganizzazionedell'azienda. Dal punto di vista procedimentale, secondo le SezioniUnitedella Suprema Corte di Cassazione, “intema di formulazionedei motividel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopol'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40,ed impugnati per omessa, insufficiente, o contradditoria motivazione,poiché secondo l'articolo 366-bis, codice procedura civile,introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'articolo 360, n.5, codice procedura civile, l'illustrazione di ciascun motivo devecontenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione delfatto controverso in relazione al quale la motivazione si assumeomessa o contradditoria, ovvero le ragioni per le quali la dedottainsufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare ladecisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesiche ne circoscriva i limiti in maniera da non ingenerare incertezzein sede di formulazione del ricorso e di valutazione della suaammissibilità”.

Data: 02/12/2013 10:50:00
Autore: C.G.