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Valutazione della pericolosità sociale e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari



di Marco Massavelli - Corte di CassazioneCivile, sezione VI, sentenza n. 26573 del 27 novembre 2013. IlTesto Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998)all'articolo 4 stabilisce che l'Italia consente l'ingresso nelproprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possessodi idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizionidel soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenzasufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per ipermessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nelPaese di provenienza: non può essere ammesso, quindi, in Italia, lostraniero che non soddisfi i suddetti requisiti o che siaconsiderato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza delloStato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscrittoaccordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e lalibera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche consentenza non definitiva, adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensidell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previstidall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovveroper reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, ilfavoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia edell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o perreati diretti al reclutamento di persone da destinare allaprostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori daimpiegare in attività illecite.

Nelvalutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e lasicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbiasottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiereinterne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozionedel provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso disoggiorno per motivi familiari, (cfr. articolo 5, comma 5-bis,decreto legislativo n. 286 del 1998) si tiene conto anche dieventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e2, e 407, comma 2, lettera a),del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cuiall'articolo 12, commi 1 e 3.

L'eventualerichiesta di conversionedel permesso di lavoro in permesso per motivi familiari soggiace,quindi, al riscontrodella mancanza dellapericolosità sociale nel richiedente,salva la necessità di non procedere ad esclusioni fondate suautomatismi normativi ma sul riscontro della situazione concreta.Occorre, peraltro precisare che il ricongiungimento familiare e ilpermesso per motivi familiari sono titoli del tutto diversi e nonequivalenti, in particolare (ma non solo) quanto alle condizioni diaccesso.

LaCorte di Cassazione Civile, con la sentenza 27 novembre 2013, n.26573, ha statuito che, nel caso di specie, quindi, è del tuttoinapplicabile il più attenuato riscontro del requisito previstodall'articolo 4, terzo comma, ultima parte, e 5, quinto comma,ultima parte (“Nell'adottareil provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego dirinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitatoil diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiarericongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto dellanatura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato edell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paesed'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorionazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimoterritorio nazionale”),del decreto legislativo 286/98, trovando, invece, applicazione laprima parte di tale disposizione (“Ilpermesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se ilpermesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quandomancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e ilsoggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previstodall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovielementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti diirregolarità amministrative sanabil”i)e il successivo articolo 5-bis.

Data: 11/12/2013 13:40:00
Autore: C.G.