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Cassazione: buona fede contrattuale ed eccezione di inadempimento. Un caso di parziale difformità d'opera



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 26365 del 26 Novembre 2013. Aseguito di progettazione e costruzione di opera edilizia, lacommittente si rifiutava di procedere al pagamento di quantopattuito poiché, a suo dire, l'opera avrebbe riportato difetti dicostruzione tali da rendere oltremodo oneroso per la stessaprovvedere alla sistemazione. La società appaltatrice, a seguito didetto inadempimento, notificava dunque decreto ingiuntivo volto alrecupero delle somme dovute. L'interessata proponeva opposizione, laquale veniva tuttavia rigettata sia in primo che in secondo grado digiudizio. La stessa ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte nonravvisa alcun difetto di motivazione della decisione impugnata: ilgiudice del merito ha succintamente argomentato circa il rigettodella qualificazione, da parte della ricorrente, dell'inadempimentocome di non scarsa importanza; in definitiva, l'opera sarebbestata eseguita a regola d'arte, sebbene in modo leggermente difformerispetto al progetto originario. Come noto, la Cassazione non puòspingersi oltre un sindacato di mera legittimità della questione,essendole precluso per legge il riesame del merito della vicenda.Inoltre, l'omesso versamento dell'acconto da parte della ricorrentesarebbe stato senza dubbio indicatore di carenza di buona fedecontrattuale. La Suprema Corte conclude citando massimagiurisprudenziale ormai consolidata: “l'eccezione diinadempimento è istituto di applicazione generale in materia dicontratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in casodi inadempimento di una delle parti, l'equilibrio sostanziale efunzionale del negozio, e perciò richiede quel giudizio sullaragionevolezza del rifiuto ad adempiere, espresso dal secondo commadell'art. 1460 codice civile, con la formula della non contrarietàalla buona fede. Il rimedio dell'eccezione di inadempimento èapplicabile al contratto d'appalto nell'ipotesi di rifiuto delcommittente di pagare il corrispettivo all'appaltatore inadempienteall'obbligo di eliminare i vizi e le difformità dell'opera, nonchénell'ipotesi in cui l'appaltatore non consegni l'opera perchè ilcommittente, adducendo vizi e difformità inesistenti, rifiuta ilpagamento del corrispettivo”.

Data: 30/11/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi