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INPS: lavoratore sospeso dall'attività lavorativa decade dal beneficio della prestazione a sostegno del reddito se rifiuta di partecipare a corso di formazione



L'Inps con messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, forniscechiarimenti in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema disalute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa ebeneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapportodi lavoro, già oggetto dell'Interpello n. 16/2013 del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro aveva precisato che in relazione a talilavoratori, l'art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 prevede che essi decadano daltrattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o diriqualificazione o non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivospecificando che, nell'ambito della formazione e/o riqualificazione previstadal suddetto art. 4, c. 40, L. n. 92/2012, possono rientrare anche tutti gliobblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovrebbero esseresvolti durante l'orario di lavoro e che in occasione di una integrazionesalariale sono ritenuti equiparati agli altri corsi di formazione perriqualificazione. Restano invece esclusi i corsi in materia di salute e sicurezzache devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro dicui all'articolo 37 comma 4, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81.

La ricostruzione interpretativa ministeriale - si legge nelmessaggio dell'Istituto - consente quindi di "qualificare tutti i corsi diformazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'eccezione diquelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, come corsi diformazione ai sensi dell'art. 4, comma 40, della legge 92 del 2012. Tali corsisono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e pertanto la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento diintegrazione salariale."

Data: 30/11/2013 18:00:00
Autore: L.S.