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Revoca di sovvenzioni e contributi pubblici la P.A. non può rimettere in discussione un credito su cui si è formato il giudicato



Dott. Luciano Caminiti - Contre pronunzie del 20 aprile 2012 rese in diversi giudizi aventi il medesimooggetto, introdotti con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Cataniaha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del TARcompetente in materia di revoca di sovvenzioni e contributi pubblici. In taleoccasione lo stesso Tribunale ha avuto modo di approfondire nel dettaglio laquestione del riparto di giurisdizione in materia.

Inparticolare, l'A.G.O. ha ritenuto che il criterio generale di riparto dovesseessere fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dalprovvedimento oggetto di impugnazione e sulla causa dell'iniziativarevocatoria. Occorrerebbe dunque tenere distinto il momento “statico” dellaconcessione del contributo rispetto a quello “dinamico” individuabilenell'impiego del contributo medesimo.

Pertanto,secondo quanto statuito dal Tribunale di Catania in dette pronunzie, al primosegmento – di competenza della giursdizione amministrativa, apparterrebberoprovvedimenti comunque denominati (revoca, decadenza) di ritiro del contributo,anche successivi all'erogazione, se costituiscono manifestazione del potere diautotutela amministrativa. Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente lemodalità di utilizzazione del contributo e il rispetto degli impegni assunti,involgerebbe diritti soggettivi, relativi alla conservazione del finanziamento,la cui cognizione spetta alla giurisdizione ordinaria. In particolare, nellafase successiva all'erogazione del contributo il potere di revoca da partedell'amministrazione può essere giustificato, fondamentalmente, da tre generidi valutazione: 1) la permanenza dell'interesse pubblico sottesoall'erogazione; 2) il difetto sopravvenuto dei requisiti soggettivi o dellecondizioni fattuali giustificanti la permanenza del beneficio; 3)l'inadempimento del privato agli obblighi a cui è subordinata l'assegnazionedell'ausilio. Ricorrendo una di queste ipotesi occorrerebbe ancora distinguere,a detta del Tribunale di Catania, tra i casi in cui la revoca del contributo,quale espressione del potere di autotutela amministrativa, postula la naturadiscrezionale dell'attività di assegnazione del beneficio, con la rimessioneall'apprezzamento dell'Amministrazione in ordine all'an, al quomodo e quiddell'erogazione conseguente alla valutazione ponderativa degli interessicoinvolti, da quelli in cui l'attività amministrativa presenti naturavincolata. Ebbene, “Solo nel primo caso l'atto di revoca avrà naturapubblicistica in senso stretto con il conseguente radicamento dellagiurisdizione in capo al giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizionedel giudice ordinario nelle altre ipotesi”.

Successivamente, con ordinanze del 31 ottobre 2013, resenei procedimenti introdotti con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nn.5674/5676/5677/5678-2011, il Tribunale di Catania ha avuto modo di affrontarela stessa tematica precedentemente approfondita nelle ordinanze del 20 aprile2012, ribaltando il precedente intendimento.

Questa volta il Tribunale di Catania, affermando lagiurisdizione del Giudice Ordinario, ha ritenuto che la fattispecie di revocadi contributi pubblici verta in materia di diritti soggettivi in quanto, nelcaso esaminato, il contributo richiesto dal ricorrente era stato già emessodall'Amministrazione. In altre parole, essendo già avvenuta la corresponsionedelle somme, il ricorrente ha acquisito una posizione di diritto soggettivo,non venendo più in rilievo un potere discrezionale della P.A. che,nell'emissione del provvedimento di revoca del quale si è chiesta ladisapplicazione, si è limitata, dunque, alla semplice verifica dell'eventualeinadempienza del privato alle condizioni normativamente previste per lafruizione del contributo.

Sottoaltro profilo, il Tribunale di Catania ha confermato un orientamentogiurisprudenziale unanime, alla stregua del quale sussiste in capo all'Amministrazione un vero e proprio obbligogiuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimentogiurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione, senza che alla stessa residuialcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizioesecutivo o di merito. Difatti, “dovendosiconsiderare coperta da giudicato la questione inerente alla sussistenza deldiritto all'erogazione del premio concesso (decreto ingiuntivo esecutivo) …va affermato il diritto della ricorrentedi trattenere tutte le somme ad essa erogate”.

Dott. Luciano Caminiti

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Data: 28/11/2013 15:40:00
Autore: Avv. Giovanni F. Fidone