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Ricorso per il conferimento di incarico di Comandante della Polizia Municipale: la competenza è del giudice ordinario



di Marco Massavelli - Inbase alla legge n. 65/1986 e alla legge regionale n. 17/1990 e comeaffermato in giurisprudenza, il Corpodi Polizia Municipalecostituisce un'entitàautonoma che deve esserediretta da un ufficiale di polizia municipale, di talché ladecisione del Comune di conferire l'incarico prescindendo dasiffatta qualifica risulta illegittima, anche perché immotivata. Delcaso concernente il ricorsoal giudice amministrativodi un appartenente alla Polizia Municipale, unico dipendente incategoria D in possesso della qualifica di ufficiale di PoliziaMunicipale, per la nomina a Comandante, se ne è occupato il TARSicilia, con la sentenza 11 novembre 2013, n. 2747.

Ilcaso di specie riguarda un Comune siciliano ove, pur prevedendo ilRegolamento del Corpo di Polizia Municipale che il Comandante delCorpo deve essere in possesso della qualifica di ufficiale dipolizia municipale, era stato approvato, con deliberazione diGiunta un nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e deiServizi, oltre che un nuovo organigramma e funzionigramma comunale,strutturando l'apparato burocratico in tredici settori (tra cuiquello relativo alla Polizia Municipale) e rinviando, quanto alconferimento degli incarichi di vertice dei settori stessi, alnuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (enon al vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale).

Dovendoricoprire il posto di responsabile del Settore della PoliziaMunicipale, il Comune ha invitato i dipendenti in categoria D aprodurre eventuale documentazione utile per l'attribuzione di taleposizione. Nonostante il ricorrente fosse l'unico dipendente incategoria D in possesso della qualifica di ufficiale di PoliziaMunicipale, così come previsto nel Regolamento del Corpo di PoliziaMunicipale, il Sindaco conferiva l'incarico di cui si tratta alcontrointeressato, sebbene questi fosse privo della qualificadi ufficiale di polizia municipale.

Ilricorso è in parte manifestamente inammissibile per difettodi giurisdizione del giudice amministrativoed in parte manifestamente inammissibile per carenza di interesse. Ilricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione quantoall'impugnazione dellanota di invito a partecipare alla selezione internaper la nomina di Comandante della Polizia Municipale e delladeterminazione sindacaledi nomina del vincitore,essendo pacifico che, ai sensi dell'art. 63, primo comma, d.lgs. n.165/2001, rientrano nella giurisdizionedel giudice ordinario lequestioni relative alla selezione per il conferimento di posizioniorganizzative all'interno della Pubblica Amministrazione e quellerelative ai successivi atti di conferimento (per tutte, cfr. Cass.Civ., Sez. Un., n. 8836/2010). Va indicato il giudice ordinario qualegiudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il processo potràessere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11,secondo comma, c.p.a. Quanto alla deliberazionedella Giunta Municipaledi approvazione del nuovoorganigramma efunzionigramma comunale e al Regolamento sull'ordinamento degliUffici e dei Servizi approvato dal Comune, sussiste invece lagiurisdizione del giudiceamministrativo, poichéla prima è un cosiddetto atto “macro-organizzatorio” ai sensidell'art. 2, primo comma, d.lgs. n. 165/2001 ( individuando lelinee fondamentali di organizzazione degli uffici e gli uffici dimaggiore rilevanza), mentre il secondo è un regolamento.

Risulta,inoltre, che la delibera di approvazione del nuovo organigramma efunzionigramma comunale non ha modificato la disciplina contemplatadal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale sotto il profiloindicato e che né essa, né il Regolamento sull'ordinamento degliUffici e dei Servizi, ledono in alcun modo l'interesse delricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inparte inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parteinammissibile per carenza di interesse.

Data: 05/12/2013 11:00:00
Autore: C.G.