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Cassazione: prescrizione dei diritti derivanti dalla lesione del diritto di esclusiva degli agenti assicurativi



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezioneseconda, sentenza n. 26062 del 20 Novembre 2013. Può l'agenzia principaledisporre l'apertura di nuove subagenzie nel territorio di suacompetenza senza violare il diritto d'esclusiva di altri agentipresenti nella zona? E poi: la violazione del diritto di esclusiva dàorigine ad un illecito permanente, con ciò che ne consegue nelcalcolo dei giorni ai fini della prescrizione?

Il diritto diesclusiva nasce al fine di tutelare sia l'agente che la compagniadi assicurazione e si instaura nel momento in cui l'agente procacciaaffari “in maniera sistematica, continua e non interrotta”ai sensi degli articoli 1742 e 1743 codice civile. Per quantoriguarda la prima problematica, necessaria al fine di rispondere alsecondo quesito, la Suprema Corte conferma quanto già statuito dalgiudice del merito: nel caso di specie vi è stata in effettiviolazione di tale diritto. Relativamente alla seconda problematica,invece, la Corte esprime il proprio orientamento, statuendo che “ilpreponente che, sottraendo una serie di affari all'agente con laconclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per lamedesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto alrisarcimento del danno contrattuale”.Qualificata la natura della lesione, continua affermando che “ilrelativo diritto dell'agente è soggetto alla prescrizione ordinariadecennale, la quale (…) decorre da quando si è esaurita lafattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenzadell'altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione diesclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoriapuò riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente”.Tale circostanza, cioè la permanenza dell'illecito, siverifica soltanto ove vi sia effettiva apertura di nuove subagenzie,essendo tale eventualità necessaria al fine di integrare lapermanenza del reato. Al caso di specie andrà dunque applicato taleprincipio, al fine di verificare se sia intervenuta o menoprescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno (ineffetti, la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso).

Data: 26/11/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi