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Cassazione: l'area di sosta a pagamento non obbliga il gestore alla custodia dei veicoli



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 25894 del 19 novembre2013. Deveribadirsi che l'istituzione da parte dei Comuni, previadeliberazione della Giunta, di areedi sosta a pagamentoai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), noncomporta l'assunzionedell'obbligodel gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati sel'avviso “parcheggioincustodito”è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusionedel contratto (cfr. articoli 1326, primo comma, e 1327, codicecivile), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offertaal pubblico ex articolo 1336 codice civile (senza che sia necessarial'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensidell'articolo 1341, secondo comma, codice civile, non potendopresumersene la vessatorietà), che 1'utente può non accettare nonessendo privo di alternative (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 66del 2005), sì che "l'univocaqualificazione contrattuale del servizio"- e della prestazione che lo caratterizza: parcheggio senza custodia- reso per finalità di pubblico interesse, normativamentedisciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo dicustodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovveroal principio della tutela dell'affidamento incolpevole sullemodalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio,l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso eduscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo questeascriversi all'organizzazione della sosta, che peraltro, perdisposizione normativa innanzi citata, deve esser predisposta in zonaesclusa dalla viabilità ed in relazione alla quale infatti la schedametallica, che consente di immettervi il veicolo, è predisposta permisurare il tempo dell'utilizzazione dello spazio, nonl'identificazione di colui che ritira l'auto. E' quanto hastabilito la Corte di Cassazione Civile, con sentenza 19 novembre2013, n. 25894.

Data: 29/11/2013 12:00:00
Autore: C.G.