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Procura alle liti congiunta: quando cliente e beneficiario della prestazione non coincidono, chi paga?



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 26060 del 20 novembre2013. I concetti di rapporto endoprocessuale e rapporto di patrocinio sono tra loro ben differenti: con il primo si intende quel tipo di vincolo nascente dal conferimento della procura ad litem (rapporto di rappresentanza svolto dall'avvocato in qualità di procuratore) mentre attraverso il secondo è possibile identificare il soggetto cliente, cioè colui che è obbligato a versare all'avvocato quanto dovuto per il servizio svolto. Cliente e beneficiario del servizio, infatti, possono anche essere due individui distinti.

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte conferma la necessità, posta a carico del beneficiario, di provare in corso di causa che l'ordine di rappresentanza è stato conferito non da lui, ma da un terzo e che, come tale, proprio il terzo debba qualificarsi cliente. Per legge, infatti, si presume che il cliente sia colui che rilascia la procura. Così come questioni distinte sono il conferimento della procura e le modalità di svolgimento della difesa, queste ultime a discrezione, appunto, dell'avvocato. Nel momento in cui la procura viene conferita congiuntamente a due avvocati distinti, non rileva "il ruolo di dominus svolto dall'unorispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il qualeattiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei dueprofessionisti e non all'incarico di patrocinio proprio perché, inbase alla procura e in difetto di prova contraria deve presumersiconferito ad entrambi". Al fine di superare la presunzione di conferimento da parte dello stesso soggetto cliente, va dunque provato il differente assetto di interessi, interno rispetto al rapporto di patrocinio (il rapporto endoprocessuale, appunto) dovendosi verificare che sia stato determinante l'intervento di un terzo, il quale si è accollato l'onere di corrispondere il compenso professionale ad entrambi i difensori coinvolti. In assenza di tale elemento probatorio, è legittimo che i due avvocati avanzino pretese nei confronti del rappresentato.

Data: 07/12/2013 09:00:00
Autore: C.G.