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INPS: estensione del diritto al congedo a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave



Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio2013, che ha esteso il diritto al congedo a parente o affine entro il terzogrado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, l'Inpscon la circolare n. 159 del 15 novembre 2013 afferma che il congedosopra menzionato “può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzogrado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza,decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuatidalla norma”.

L'Istituto elenca -nella circolare- i soggetti aventi diritto, secondo ilseguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione digravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della personadisabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenzadi patologie invalidanti del coniuge convivente;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione digravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori deldisabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile insituazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi igenitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affettida patologie invalidanti;

- un parente o affine di terzo grado convivente della personadisabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente,entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi sianomancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Inoltre l'Inps precisa che la presentazione delle domande di congedostraordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica,attraverso uno dei seguenti tre canali:

- Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramitePIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domandedi Prestazioni a Sostegno del Reddito”;

- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

- Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164.

Infine -ricorda l'Istituto- che “le Strutture territoriali dovrannoriesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti”e che “il diritto all'indennità economica connessa alla fruizione del beneficiosi prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla finedel periodo indennizzabile a titolo di congedo”.

Data: 19/11/2013 11:30:00
Autore: L.S.