Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

L'assenza ingiustificata del dipendente legittima il suo licenziamento anche senza affissione del codice disciplinare



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 25311 del 11novembre 2013. Neinormali obblighi di correttezza e di diligenza a cui il dipendente si deve attenere, rientraanche quello di assicurarsiche i propri impedimenti nell'espletamento della prestazione lavorativa non determino unpregiudizio organizzativo al datore di lavoro. Questo pregiudizio potrebbe derivare anche dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettivaripresa della prestazione lavorativa. E' quanto ha stabilito laCorte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 11novembre 2013, n. 25311.

La Corte chiarisce anche che l'obbligodi rendere la prestazione rientra tra i doverifondamentali(e non accessori) del lavoratore in aderenza del dettato legislativo,di cui all'articolo 2104, codice civile, e della logica comune. Neconsegue che, ai fini della legittimitàdel licenziamento disciplinareintimato per assenza ingiustificata dal lavoro, è conforme allaconsolidata giurisprudenza della Corte di cassazione la statuizionedella sentenza di merito secondo cui non è necessaria, per poter validamente contestare lasuddetta infrazione, l'affissione del codice disciplinare,trattandosi di una condotta sanzionata direttamente dalla legge, cosicome è corretta la statuizione secondo cui, nella suindicataipotesi, non occorre accertare se l'assenza del lavoratore abbia omeno nuociuto all'organizzazione aziendale, considerato chel'esistenza di un danno non è elemento costitutivo dellafattispecie di inadempimento che legittima il licenziamento.

Nellaspecie, è stato dichiarato legittimo il licenziamento per ildipendente che va in vacanza senza permesso e pienamente coscienteche manca personale, visto il periodo estivo. La garanziaprevistadall'articolo 7, comma 1, legge 20 maggio 1970, n. 300, dipubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogoaccessibile a tutti, non trova applicazione, per le sanzionidisciplinari, anche conservative, in tutti i casi nei quali ilcomportamento sanzionato sia immediatamente percepibile dallavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico, aidoveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovveroall'inserimento del lavoratore nella struttura enell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro, ovvero anorme di rilevanza penale, in quanto il lavoratore può ben rendersiconto della illiceità della propria condotta.

Data: 30/11/2013 11:30:00
Autore: C.G.