Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione a SSUU: non sussiste litisconsorzio necessario per questioni inerenti le aree di parcheggio condominiale



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 25454 del 13novembre 2013. Deveescludersi la configurabilità del litisconsorzionecessario,nei confronti di tutti i comproprietari, relativamente a unacontroversia introdotta da un condòmino contro altro condòmino, perfar accertare che un trattodi area di parcheggio condominiale,da destinare a spazio di manovra, era stato inglobato abusivamentedal convenuto nella propria autorimessa, con la condannadell'occupante alla rimozione dei manufatti a tal fine realizzata,dovendosi infatti apprezzare la rilevanza, ai fini dell'affermazionedella sussistenza del litisconsorzio necessario, dell'interesseconcreto delle parti. E' il principio stabilito dalla Corte diCassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 13 novembre 2013, n.25454.

Secondola Suprema Corte di Cassazione, la materia muove dall'articolo 102,comma 1, codice di procedura civile, una norma in bianco che nonspecificaquando si sia in presenza di un rapporto unico con pluralità diparti, ma avverte che queste ultime devono essere chiamate tutte ingiudizio quando tale rapporto sia ravvisabile. E la sussistenza ditale rapporto è questione di diritto sostanziale, che viene risolta,di volta in volta, cercando di individuare quand'è che unasentenza sia inutiliterdata, perchéresa in assenza di alcune delle parti “in confronto” delle qualiavrebbe dovuto essere pronunciata. Per stabilire se una sentenza sia“utile”, occorre rintracciare gli effetti che ciascuna azione puòconseguire e in relazione ad essi “individuarei soggetti che debbono partecipare al processo”.A parere delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quindi, leazioni atutela della proprietà e del godimento della cosa comune,e in particolare l'azione di rivendica, possono essere promosseanche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si rendanecessaria l'integrazione del contradditorio nei confronti deglialtri condomini.

Data: 22/11/2013 09:00:00
Autore: C.G.