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INPS: obbligo contributivo alla gestione commercianti per le imprese esercenti attività di elaborazione dati, chiarimenti



L'Inps, con messaggio n. 18413 del 13 novembre 2013, fornisce chiarimentiin merito alla verificadell'attività concretamente svolta ed alla conseguente iscrivibilità nellagestione commercianti dei titolari di imprese esercenti attività dielaborazione dati, classificate con il codice 63.1, in base all'Ateco2007.

In considerazione del fatto che - silegge nel messaggio dell'Istituto - il nuovo gruppo 63.1comprende sia attività di elaborazione meccanica dei dati, sia la più ampiaattività di consulenza e prestazione di servizi connessi, non è stata piùeffettuata alcuna esclusione aprioristica dall'obbligo di iscrizione allagestione commercianti, in quanto si rende necessaria, per ognuna delle impreseche vi rientrano, la puntuale verifica della concreta attività svolta.

Tali iscrizioni sonostate determinate a seguito della nuova classificazione dei codici ATECO 2007che ha fatto confluire nel codice 63.1 l'intero codice 72.3, parte del 72.4 eparte del 72.6 che precedentemente risultavano iscrivibili alla gestione.

Lestrutture territoriali - precisa l'Inps - avranno "cura di gestire ledoglianze presentate con riferimento a tale ambito di attività, sia in terminidi contenzioso amministrativo che di mera richiesta di riesame deiprovvedimenti d'iscrizione, nell'ottica di valutare caso per caso l'attivitàsvolta e confermare la sussistenza dell'obbligo contributivo alla GestioneCommercianti - sempreché sussistano tutti i requisiti di legge - ove l'attivitàmedesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazionedi servizi di vario genere."

Inoltre, in tutti i casi nei quali lesuddette strutture ritengano che l'attività attualmente svolta dall'impresa noncorrisponda a quella dichiarata al momento dell'iscrizione, si potrà procederead una modifica dell'inquadramento con decorrenza ex nunc, avvalendosidell'attività ispettiva e/o delle nuove dichiarazioni e documentazioni fornitedirettamente dal datore di lavoro.

E' utile precisare - conclude l'Istituto - che,qualora l'iscrivibilità nella gestione sia stata in precedenza esclusa dallastessa sede, potrà essere riconosciuta al richiedente la riduzione dellesanzioni civili.

Data: 16/11/2013 10:00:00
Autore: L.S.