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Cassazione: valutazione equitativa del danno non patrimoniale va basata su congrua motivazione



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezioneterza, sentenza n. 25409 del 12 Novembre 2013. In tema di liquidazionedel danno non patrimoniale l'articolo di riferimento è il 2059codice civile, il quale enuncia il principio della tassativitànel riconoscimento e nella liquidazione di questa particolarecategoria di lesioni. L'istituto del danno non patrimoniale comprendediverse voci, tra cui, ad esempio, il danno morale, il dannobiologico e il danno esistenziale. Il giudice, nel procedere alla sualiquidazione, non deve tuttavia incorrere in una duplicazione delrisarcimento, tenendo presente che ciascuna voce rappresenta pursempre una parte del complessivo danno non patrimoniale.

Nel caso di specie iricorrenti lamentano l'errata quantificazione del danno nonpatrimoniale espressamente nella misura del danno esistenziale, aloro dire liquidato in maniera irragionevole a fronte delcorrispondente danno esistenziale. La Suprema Corte ricorda come “ildanno esistenziale non costituisce un'autonoma voce di dannorisarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria deldanno non patrimoniale. Di tale danno quindi va tenuto conto, neldeterminare la somma complessivamente spettante a titolo dirisarcimento dei danni non patrimoniali, a cui va apportato uncongruo aumento, in misura da determinare con riguardo allepeculiarità del caso concreto”. Nel caso prospettato, la Corted'appello ha congruamente motivato la sua scelta di liquidare ildanno esistenziale nella misura di un settimo rispetto a quelladovuta per il danno morale, tenendo conto di diverse circostanze delcaso (come l'età dei danneggiati e la composizione del nucleofamiliare); trattandosi inoltre di valutazione effettuata in viaequitativa, come tale non è suscettibile di sindacato in sede dilegittimità.

Data: 04/12/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi