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Cassazione: legittimo il licenziamento per il lavoratore che si rifiuta di indossare le protezioni



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 25392 del 12 Novembre2013. La “legge 626”(d.lgs. 626/1994) pone a carico del datore di lavoro l'obbligo digarantire al lavoratore la fruizione di un ambiente di lavoro salubree sicuro, eventualmente imponendo l'utilizzo di mezzidi protezione adeguati. Dovere del datore èinoltre quello di redigere un documento divalutazione dei rischi nelquale sono elencati tutti i dispositivi da indossare e le accortezzeda seguire e divigilare affinchè idipendenti eseguano effettivamente le direttive impartite.L'immediata conseguenza che deriva da detta normativa èl'illegittimità del rifiutodel lavoratore all'utilizzo di questi dispositivi di salvaguardiaindividuali, come, nel caso di specie, gli occhiali di protezione. Ilrifiuto reiterato alloro utilizzo ha comportato l'applicazione di diverse sanzionidisciplinari, sino al licenziamento.

All'internodel rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto dellavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e neitermini precisati dal datore di lavoro in forza del suo poteredirettivo, quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tuttigli obblighi derivantigli dal contratto (pagamento dellaretribuzione, copertura previdenziale e assicurativa etc.), essendogiustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione,ex art.1 460 Cc, solose l'altra parte sia totalmente inadempiente,e non se via sia una potenziale controversia su una non condivisascelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dallavoratore, ovvero sull'adempimento di una sola obbligazione,soprattutto ove essa non incida (come avviene per il pagamento dellaretribuzione) sulle sue immediate esigenze vitali”.Questo l'importante principio enunciato dalla Suprema Corte, con ilconseguente rigetto del ricorso proposto dal lavoratore licenziato.

Data: 19/11/2013 16:21:00
Autore: Licia Albertazzi