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Cassazione: illegittimo il licenziamento collettivo disposto separatamente per singoli centri produttivi



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 25310 dell'11 Novembre 2013. Intema di licenziamento collettivo la Suprema Corte operaun'importante distinzione tra collocamento in mobilità persingoli reparti produttivi dell'intero assetto aziendale ecollocamento in maniera separata per ciascuno dei centrioperativi dell'azienda dislocata in tutta Italia. Nel primo caso illicenziamento collettivo, in generale giustificato per motivi legatiad esigenze di costi di produzione, sarebbe legittimo; nel secondo,come nel caso prospettato, occorre che il datore di lavoro alleghiidonee ragioni per giustificare tale limitazione.

Proprio il secondo caso èquello prospettato nel fatto di cui trattasi. La Cassazione, conriguardo ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale,confermando il proprio orientamento maggioritario, ha affermatoche“ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione dellicenziamento e dell'individuazione dei lavoratori da licenziare devetenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda, sicchè non puòvalere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamenteil mero ridimensionamento (o la stessa soppressione) di un reparto,potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti atale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restantireparti siano portatori di specifiche professionalità non omogeneeche ne rendano impraticabili in radice qualsiasi comparazione”. Il licenziamento collettivo in oggetto è dunque da considerarsiillegittimo e il ricorso è rigettato.

Data: 16/11/2013 16:50:00
Autore: Licia Albertazzi