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Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che gioca con il pc dell'ufficio



La Corte di cassazione nella sentenza n. 25069 del 7novembre 2013 ha ritenuto possibile il licenziamento di un lavoratore che utilizza, durante l'orario di lavoro, il computerdell'ufficio per giochi “provocando, in tal modo, un danno economico e diimmagine all'azienda”.

Gli ermellini hanno così ribaltato la sentenza della Corte d'appello di Roma (pubblicata il 9agosto 2010), che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato ad unlavoratore, ed aveva condannato la società a riassumere il lavoratore entro tregiorni o, in mancanza, al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilitàdell'ultima retribuzione di fatto rigettando ogni altra domanda.

Il licenziamento inquestione era stato intimato a seguito di lettera di contestazione del 23novembre 2007, con la quale era stato addebitato al lavoratore di avereutilizzato, durante l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio per giochi,con un impiego calcolato nel periodo di oltre un anno, di 260 - 300 oreprovocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all'azienda.

La Corte territoriale è pervenuta alla decisione di nullitàdel licenziamento considerando non tardiva la contestazione in quanto latardività va rapportata al momento in cui il datore viene a conoscenza delfatto addebitato indipendentemente dalla possibilità di conoscerlo prima; hapoi ritenuto che il controllo del computer dell'azienda da cui è emerso il suoindebito utilizzo, non configurerebbe controllo a distanza, in quanto illavoratore aveva probabilmente consentito tale controllo; ha tuttavia ritenutogenerica la contestazione che fa riferimento ad un solo concreto episodiorimanendo per il resto generica e tale da non consentire al lavoratore unapuntuale difesa; sulle conseguenze della nullità del licenziamento ha ritenutotardive le deduzioni del lavoratore in merito al requisito dimensionale deldatore di lavoro ai fini della tutela reale, avendo questi prospettato circostanzenuove relative a collegamenti societari in modo inammissibile, al fine dicontrastare la prova fornita dal datore di lavoro riguardo al numero deidipendenti.

La Corte di Cassazione è giunta ad affermare che “L'addebitomosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco nonpuò essere ritenuto logicamente generico per la sola circostanza della mancataindicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore. Apparedunque illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazionespecifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in gradodi approntare le proprie difese anche con la generica contestazione diutilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale”.

Data: 12/11/2013 11:10:00
Autore: L.S.