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Responsabilità aquiliana: nel giudizio di appello il danno va esaminato ex novo



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 24886 del 6 novembre2013. L'impugnazionedella sentenza, avente ad oggetto la liquidazionedel danno extracontrattualecompiuta dal giudice di primo grado, attribuisce al giudice d'appelloil potere-doveredi riesaminare exnovotutte le componenti del danno medesimo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 6novembre 2013, n. 24886, richiamando quanto già affermato dallaSezioni Unite Civili con la sentenza n.8520/2007.

Come si legge in sentenza, laformazione della cosagiudicata,per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenzainvestita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto conriferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, inquanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investitedai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti difatto e di diritto. Di conseguenza deve affermarsi che non incorrenel viziodi ultrapetizioneil giudice di appello che, investito del riesame dei criteri diliquidazione del danno, provveda a rideterminare il contenutocomplessivo, e nello specifico, la sussistenza e l'entità dellesue varie componenti, poiché per “capoautonomo della sentenza”deve intendersi solo quello che risolve una questione dotata di unapropria individualità e autonomia.

Nonpuò riscontrarsi alcuna violazione o falsa applicazione delprincipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momentoche il giudice di rinvio, nell'esercizio legittimo delle sueprerogative, si è limitato ad accogliere l'appello incidentale,conseguente alla cassazione parziale della precedente sentenza disecondo grado, accertando il pregiudizio in concreto subitodall'appellante incidentale per aver ricevuto un'opera di minorvalore rispetto a quanto pattuito in conseguenza del vizio di mancatacoibenza termica.

Data: 15/11/2013 09:00:00
Autore: C.G.