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Cassazione: modalità di licenziamento collettivo ed irrilevanza della successiva assunzione di personale



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezionelavoro, sentenza n. 24990 del 6 Novembre 2013. Nell'irrogare illicenziamentocollettivo il datore di lavoro deve rispettare le cauteledi cui alla legge 223/1991, intervenuta in materia di mobilità etrattamenti di disoccupazione. In particolare, tale forma dilicenziamento non può essere assunta unilateralmente dal datore dilavoro ma, di concerto con le organizzazioni sindacali, nelcaso in cui siano accertate le esigenze produttive del momento,restando discrezione del datore di lavoro la motivazione sostanzialedel licenziamento collettivo ma non le modalità dello stesso.

Nel caso di specie, aseguito di chiusura di un reparto specifico (reparto cucina),i ricorrenti lamentano in particolare mancata comunicazionetempestiva di tale decisione datoriale, nonché la successivadisposizione di nuove assunzioni che si sono rivelatenecessarie a sostegno dei reparti ancora attivi. La Suprema Corte harigettato tale ricorso spiegando che tali comunicazioni devono“concernere le ragioni della riduzione del personale erestandone evidentemente escluse circostanze future emeramente ipotetiche circa la necessità, in epocasuccessiva, dell'assunzione di nuovo personale”. Ancora,contestato è il fatto che il licenziamento collettivo abbiariguardato soltanto lavoratori addetti ad un determinato reparto,mentre, per dovere di solidarietà sociale, avrebbe dovutoinvestire anche altri impiegati in differenti settori aziendali.Anche qui, la doglianza a dire della Corte appare infondata, poiché“nel caso in cui sia disposta la chiusura di un settore o di unramo d'azienda (…) la comparazione dei lavoratori da avviare allamobilità può essere effettuata avuto riguardo soltanto ailavoratori addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura odalla ristrutturazione e non a quelli addetti all'intero complessoorganizzativo e produttivo, qualora si accerti che queste riguardinoeffettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d'azienda edesauriscono in tale ambito i loro effetti”.

Data: 13/11/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi